Naspi domanda di disoccupazione: quando presentarla, quanto spetta

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La NASPI è il sostegno al reddito erogato dall’INPS a coloro che hanno perso involontariamente il lavoro. Per fruirne va presentata la domanda e bisogna essere in possesso di specifici requisiti.

Spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente l’occupazione, ivi compresi:

  • gli apprendisti;
  • i soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato;
  • il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
  • i dipendenti a tempo determinato delle Pubbliche Amministrazioni.

Naspi: quanto spetta

La misura della prestazione è pari ( circ. 94 del 12/5/2015 ):

  • al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, se questa è pari o inferiore ad un importo stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT (per l’anno 2015 pari ad € 1.195,00);
  • al 75% dell’importo stabilito (per l’anno 2015 pari ad € 1.195,00) sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile imponibile ed euro 1.195,00 (per l’anno 2015), se la retribuzione media mensile imponibile è superiore al suddetto importo stabilito.

L’importo della prestazione non può comunque superare un limite massimo individuato annualmente per legge (per l’anno 2015 pari ad € 1.300,00). All’indennità mensile si applica una riduzione del 3% per ciascun mese, a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione (91° giorno di prestazione).
Per i soci lavoratori delle cooperative di cui al DPR 30 aprile 1970, n. 602, e per il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato, dal 1° maggio 2015 la misura della NASpI è allineata a quella della generalità dei lavoratori.

Quando fare domanda

Entro 68 giorni, che decorrono:

  • dalla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro. Il termine è sospeso per tutta la durata della maternità qualora si verifichi entro i 68 giorni dal licenziamento e riprende a decorrere per la parte residua al termine del periodo di maternità. Il termine è sospeso per tutta la durata di una malattia comune indennizzabile o di un infortunio sul lavoro/malattia professionale indennizzabile dall’INAIL qualora si verifichi entro i 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro;
  • dalla fine del periodo di maternità indennizzato qualora la maternità sia insorta nel corso del rapporto di lavoro poi cessato;
  • dalla fine del periodo di malattia indennizzato o di infortunio/malattia professionale, qualora siano insorti nel corso del rapporto di lavoro poi cessato;
  • dalla definizione della vertenza sindacale o dalla data di notifica della sentenza giudiziaria;
  • dalla fine del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate;
  • dal trentottesimo giorno dopo la data di cessazione, in caso di licenziamento per giusta causa.

Il pagamento avviene mensilmente ed è comprensivo degli Assegni al Nucleo Familiare se richiesti e spettanti [fonte INPS]

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