Naspi e dimissioni: la lavoratrice madre può fruire della disoccupazione anche se si dimette

WhatsApp
Telegram

L’ordinamento giuridico a tutela della maternità permette alla lavoratrice madre di percepire il sostegno contro la disoccupazione  Naspi anche nel casi di dimissioni nel primo anno di vita del bambino.

L’ordinamento giuridico a tutela della maternità permette alla lavoratrice madre di percepire il sostegno contro la disoccupazione  Naspi anche nel casi di dimissioni nel primo anno di vita del bambino.

Seconda l’articolo 55 del Dl 151 del 2001 il diritto può essere esercitato da 300 giorni prima della data presunta del parto al compimento dell’anno di vita del bambino a prescindere se la lavoratrice abbia fruito o meno dell’indennità di maternità per parte di quel periodo.

A poter fruire dello strumento sono tutte le lavoratrici dipendenti assunte sia a tempo determinato che intdeterminato del settore privato e quelle assunte a tempo determinato del settore privato (sia full time che part time). Non possono, quindi, accedervi le lavoratrici del pubblico impiego assunte a tempo indeterminato.




Le condizioni per poter accedere al beneficio econosmico sono 2

  • Possedere contributi per almento 13 settimane nei 4 anni che precedono la cessazione del rapporto di lavoro (per il perfezionamento di questo requisito si considerano solo i contributi effettivi derivanti da rapporto di lavoro e quelli figurativi versati nel periodo di maternità obbligatoria purchè intervenuti in costanza di contratto di lavoro), dei periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino agli 8 anni di età con il limite di 5 giorni per ogni anno.
  • Possedere almeno 30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi antecedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, per perfezionare questo requisito si considereranno soltanto le giornate di effettiva presenza al lavoro a prescindere dalla durata oraria delle stesse (non si considerano per il perfezionamento del requisito ferie, malattia, permessi, congedi e festività).

Se questi requisiti sono soddisfatti la lavoratrice madre che presenta le dimissioni può accedere ad un sostegno economico pari alla metà delle settimane contributive accreditate nei 4 anni antecedenti le dimissioni.

L’ammontare della Naspi, invece, si ottiene sommando gli imponibili previdenziali degli ultimi 4 anni dividendo il risultato per le settimane di contribuzione versata e moltiplicando il tutto per 4,33. Se l’importo è pari o inferiore a 1195 euro, l’indennità sarà pari al 75% di questo importo se invece è superiore al 75% di 1195 euro si aggiunge il 25% della differenza. Dopo il terzo mese l’importo della indennità di disoccupazione Naspi diminuirà del 3% al mese riducendosi gradualmente nel corso del tempo.

WhatsApp
Telegram

Eurosofia: un nuovo corso intensivo a cura della Dott.ssa Evelina Chiocca: “Il documento del 15 maggio, l’esame di Stato e le prove equipollenti”