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Naspi docente e compatibilità con quote SAS: i chiarimenti Inps

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Insegnante disoccupato ma con quota di SAS: ha diritto alla Naspi a fine contratto o il reddito da società è incompatibile?

“Buongiorno, sono iscritta in II fascia istituto dal 2017 ed è il secondo anno che insegno su posto comune nella primaria.

Ho avuto contratti spezzati, ma ho lavorato tutte e due le annualità fino al termine lezioni ( 10 giugno).

Prima d’insegnare facevo parte di una SNC, in particolare agenzia di viaggi e turismo, dove ho pagato i contributi inps per circa 15 anni.

Essendo la mia passione l’insegnamento, ho trasformato la SNC in SAS ( per non abbandonare del tutto il mio socio che è anche mio fratello), tipo di società che mi hanno detto non essere incompatibile con l’insegnamento.

In questa SAS ho mantenuto le quote del 50% della società, con però un utile del 20%, e sono socio accomandante.

Nella realtà dei fatti in agenzia non ci vado più.

Ora la mia domanda è : tra poco finirà la scuola ed il mio contratto posso chiedere la disoccupazione ? Perché mi stanno dando pareri contrastanti “.

Il riferimento legislativo che approfondisce la compatibilità dell’indennità di disoccupazione NASPI con altri redditi è la Circolare n. 174/2017. Nel suddetto documento si approfondisce anche la questione della compatibilità tra Naspi e redditi derivanti da attività societaria appunto (vedi ad esempio ruoli da amministratore, consigliere etc).

Indipendentemente dal tipo di società considerato, l’articolo 44, lett. e) del TUIR stabilisce che qualora ci si trovi in presenza di soli redditi da capitale non derivanti da attività di lavoro dipendente o da attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale, il beneficiario della NASpI titolare di redditi da capitale ha diritto a percepire la prestazione per intero.

Se invece si tratta di socio lavoratore, si applica la previsione di cui all’art. 9 del D.lgs. n.22 del 2015 in materia di riduzione dell’importo della prestazione di disoccupazione percepita nell’ipotesi di contestuale svolgimento di attività lavorativa subordinata.

Se si perde in maniera involontaria il lavoro dipendente, ma si resta al tempo stesso soci in una società (sia di persone che di capitali) o si intraprende attività di lavoro autonomo, si ha diritto all’indennità di disoccupazione, purché le somme dei redditi derivanti dalla società o dall’attività d’imprese non superino i 4.800 euro.

Società in Accomandita Semplice – Il beneficiario della prestazione è tenuto, a pena di decadenza, ad informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività a cui fanno riferimento i compensi, o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne (anche quando sia pari a zero).

Società di persone – Per i soci di società di persone trova applicazione la disciplina di cui all’art. 10 del D.lgs. n.22 del 2015 sulla riduzione dell’importo della prestazione di disoccupazione percepita nel caso di contestuale svolgimento di attività lavorativa autonoma o sotto forma di impresa individuale (entro il limite di 4.800 euro).

Soci di società di capitali – Quando si è in presenza di soli redditi da capitale non riconducibili ad attività di lavoro dipendente o ad attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale, si ritiene che il beneficiario della NASpI titolare di redditi da capitale abbia diritto a percepire la prestazione per intero.

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