NASpI, decorrenza termine presentazione domanda malattia. Nota Inps

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Nota Inps: decorrenza del termine per la presentazione della domanda di indennità NASpI in presenza di evento di malattia.

Con il messaggio numero 4211 del 18 novembre, l’Istituto nazionale di previdenza sociale rende noto che, per quanto concerne la sospensione della decorrenza del termine di 68 giorni per la presentazione della domanda di NASpI, a conferma e ad integrazione di quanto già precisato al paragrafo 2.6.a.2 della circolare n. 94 del 2015, nel caso di evento di malattia comune indennizzabile da parte dell’Inps o infortunio sul lavoro/malattia professionale indennizzabile da parte dell’Inail insorto dopo la data di cessazione del rapporto di lavoro, il termine di presentazione della domanda rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro/malattia professionale e riprende a decorrere, al termine del predetto evento, per la parte residua.

Laddove la malattia comune indennizzabile da parte dell’Inps o infortunio sul lavoro/malattia professionale indennizzabile da parte dell’Inail insorga durante il rapporto di lavoro e si protragga oltre la cessazione dello stesso, il termine per la presentazione della domanda di NASpI decorre dalla fine dell’evento di malattia/infortunio.

L’Inps chiarisce inoltre che nel caso in cui non sia normativamente prevista, per la specifica categoria di lavoratore subordinato, la tutela della malattia oltre la data di cessazione del rapporto di lavoro, il termine di presentazione della domanda di NASpI non può essere sospeso e quindi decorre secondo le regole ordinarie.

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