Movimento da sostegno a posto comune nello stesso ordine di scuola: è un trasferimento, niente anno di prova
Lo svolgimento dell’anno di prova non è previsto in seguito al movimento ottenuto da sostegno a posto comune nello stesso ordine di scuola. Non è un passaggio di ruolo, ma un trasferimento
Una lettrice ci scrive:
“Le scrivo per chiedere delle delucidazioni circa la posizione di una mia collega. Si tratta di una docente di scuola primaria, entrata di ruolo sul sostegno alla primaria. Ha svolto e superato l’anno di prova, quest’anno ha ottenuto il passaggio sulla primaria posto comune. Deve svolgere l’anno di prova? Io penso di no perché il suo è un passaggio di cattedra all’interno dello stesso ordine di scuola, ma nella nostra scuola i pareri sono discordanti”
I docenti tenuti allo svolgimento dell’anno di prova e formazione nella sua interezza sono indicati esplicitamente nel DM n.850/2015, dove nell’art.2 comma 1 si stabilisce quanto segue:
Sono tenuti ad effettuare il periodo di formazione e di prova:
a. i docenti che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, e che aspirino alla conferma nel ruolo;
b. i docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova;
c. i docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo.
I docenti che ottengono il trasferimento o il passaggio di cattedra non sono tenuti, quindi, a svolgere l’anno di prova
Movimento da sostegno a posto comune nello stesso ordine di scuola
Il movimento di cui parla la nostra lettrice, che può essere chiesto solo dopo aver superato il vincolo di permanenza quinquennale sul sostegno, riguardante un’insegnante di scuola primaria che ha ottenuto il movimento richiesto da sostegno a posto comune nella stessa scuola Primaria di titolarità, è un normale trasferimento.
Tale movimento, infatti, non rientra nella mobilità professionale e non può essere considerato, quindi, un passaggio di cattedra poiché il sostegno non è una classe di concorso, ma una tipologia di posto, così come non può essere considerato neanche un passaggio di ruolo in quanto il movimento interessa lo stesso ordine scolastico di titolarità, cioè la scuola Primaria
Conclusioni
In seguito al trasferimento ottenuto l’insegnante rimarrà titolare nella stessa scuola su diversa tipologia di posto. Sarà inserita, quindi, in altra graduatoria interna di istituto come docente titolare su posto comune, perderà tutto il punteggio di continuità maturato nella scuola come insegnante di sostegno, ma non dovrà svolgere l’anno di prova e formazione
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