Molestie sessuali a scuola da figura esterna, famiglia chiede 600 mila euro di danni

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Una famiglia agiva contro il MIUR ed altre realtà chiedendo il risarcimento di 620 mila euro per i gravissimi danni subiti dal loro figlio nonché dai genitori medesimi poiché quando frequentava la quinta elementare era stato oggetto di molestie sessuali da parte di un figura professionale esterna all’amministrazione scolastica, assistente alla comunicazione, ma inserita all’interno del contesto scolastico per l’attività di sostegno che prestava nei confronti del bambino.

Il Tribunale in sede penale riconosceva la responsabilità del docente condannandolo.

Il bambino a causa degli eventi traumatici vissuti in un luogo che tra le altre cose doveva essere protetto quale la scuola pativa diversi danni psicologici e si sottoponeva a diverse cure. Lo stesso accadeva per il suoi genitori, traumatizzati per il danno subito dal proprio figlio.

Si citava in giudizio in particolar modo il MIUR lamentando la culpa in vigilando (per non aver impedito che i fatti si verificassero all’interno di una scuola pubblica e durante l’orario delle lezioni), attesa l’obbligazione contrattuale di vigilare sulla sicurezza ed incolumità degli alunni.

Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, deducendo la propria estraneità alla vicenda e negando qualsiasi responsabilità in quanto l’amministrazione non era datrice di lavoro dell’imputata né era intervenuta nella scelta del medesimo, essendosi limitata a trasmettere alla Provincia di Roma la richiesta di un assistente alla comunicazione. Aggiungeva ancora che gli abusi posti in essere dall’imputata e poi condannata sul minore non si trovavano in rapporto alcuno con le funzioni affidategli (assistente alla comunicazione), né di occasionalità necessaria, assumendo invece il carattere di assoluta imprevedibilità ed eterogeneità rispetto ai fini istituzionali.

Negava altresì la propria responsabilità ex art. 2049 c.c. in quanto la stessa presupponeva la conoscenza da parte dei superiori delle condotte poste in essere dalla docente considerato che appena il dirigente scolastico era stato informato degli episodi di presunte molestie, esso si era attivato incontrando i genitori del minore, consigliando loro di rivolgersi al Commissariato di zona e richiedendo formalmente la sostituzione dell’assistente alla comunicazione. Si costituivano anche le altre realtà citate negando in sostanza qualsiasi responsabilità nell’accaduto.

Durante il processo emergeva che “ durante l’esposizione dei passaggi cruciali inerenti le molestie subite, il minore aveva mostrato affetti congrui con il tenore del racconto, ovvero imbarazzo e tensione emotiva (elusione del contenuto, tono della voce e sguardo che si abbassavano), che si era mantenuto coerente al contesto e ai dati reali, mostrando di saper distinguere la fantasia dalla realtà e il vero dal falso senza mai aggiungere particolari iperbolici.” Rilevandosi quindi l’ idoneità del minore a rendere testimonianza.

Con la sentenza del Trib. Roma Sez. XII,  11-01-2018 emerge in diritto quanto segue: “Occorre premettere che ai sensi dell’art. 28 Cost. i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili degli atti compiuti in violazione dei diritti e che in tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici. Deve inoltre ritenersi che la P.A. possa incorrere, ove ne ricorrano i presupposti, nelle fattispecie di responsabilità presunta od oggettiva previste dalla legge, compreso l’art. 2049 c.c.

Ed ancora: “In tema di responsabilità diretta della P.A. per fatto lesivo derivante dall’operato dei suoi dipendenti, non può essere esclusa la sussistenza del rapporto di occasionalità necessaria tra l’attività del dipendente e l’evento lesivo in presenza dell’eventuale abuso compiuto da quest’ultimo o dall’illegittimità del suo operato, qualora la condotta del dipendente medesimo si innesti, comunque, nel meccanismo dell’attività complessiva dell’ente. Ne consegue che il riferimento della condotta del dipendente alla P.A. può venire meno solo quando egli agisca come semplice privato, per un fine strettamente personale ed egoistico, ed il suo comportamento, non importa se colposo o doloso, non sia perciò diretto al conseguimento di fini istituzionali che, in quanto propri della Amministrazione, possono anche considerarsi propri dell’ufficio nel quale il dipendente stesso è inserito” (Sez. 3, Sentenza n. 2089 del 30/01/2008).

Sotto questo profilo, tutti i convenuti negavano la propria responsabilità.
Passando alla trattazione della aestimatio del danno, concludono, i Giudici “non vi è dubbio che pur in difetto di precise evidenze di una vera e propria patologia e quindi di conseguenze negative di carattere permanente sulla complessiva integrità psichica del minore, sia risarcibile il danno ed. morale, avendo la condotta dannosa assunto gli estremi di una fattispecie di reato (art. 2059 c.c. e art. 185 c.p.), lesiva di diritti riconosciuti dalla Costituzione (diritto alla salute).”

Alla fine tutti i convenuti citati in giudizio venivano condannati in solido non alla cifra come richiesta dagli attori di 620 mila euro ma poco più di 100 mila euro riconoscendo le singole responsabilità, a partire da quella della mancata vigilanza rilevando per il MIUR in particolar modo che “l’inserimento all’interno della struttura didattica – seppure come figura professionale esterna all’amministrazione scolastica – consente di ritenere certa l’esistenza di un rapporto di vigilanza della dirigenza scolastica sull’assistente alla comunicazione”.

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