Modifiche alla normativa sui congedi parentali

Di Lalla
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Giornale INPDAP n. 36 Speciale Dicembre 2011 – Focus su alcuni aspetti della circolare Inpdap 17/2011 sulla normativa in tema di gravidanza, ritorno anticipato al lavoro, prolungamento del congedo parentale.

Giornale INPDAP n. 36 Speciale Dicembre 2011 – Focus su alcuni aspetti della circolare Inpdap 17/2011 sulla normativa in tema di gravidanza, ritorno anticipato al lavoro, prolungamento del congedo parentale.

Gravidanza interrotta: la donna può tornare subito al lavoro se c’è l’ok dei medici.

In caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall’inizio della gestazione, nonché in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, la lavoratrice, se vuole, può riprendere in qualunque momento l’attività lavorativa.

Deve di ciò dare preavviso di dieci giorni all’ufficio di appartenenza, a condizione comunque che il ginecologo del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che la scelta non sia di pregiudizio alla salute della lavoratrice stessa.

Il decreto legislativo 119/2011 introduce – a dieci anni di distanza – alcune modifiche al testo unico delle leggi sulla maternità e paternità (decreto legislativo 151/2001).

Ritorno anticipato al lavoro. La disposizione introdotta consente, quindi, alla lavoratrice la possibilità:
1) di beneficiare del congedo di maternità o di continuare a fruirne;
2) di riprendere in anticipo l’attività lavorativa.

L’interessata deve comportarsi nel modo seguente:

A – nell’ipotesi di interruzione di gravidanza deve presentare il certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto e la certificazione sanitaria attestante la data in cui si è verificata l’interruzione di
gravidanza;
B – nel caso invece di decesso del bambino verificatosi al momento del parto o durante il periodo di congedo post partum deve presentare il certificato di morte del bambino oppure, in alternativa, dichiarazione sostitutiva di certificazione.

A proposito della interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza è bene ricordare che: 1) se avviene successivamente al 180° giorno dall’inizio della gestazione viene trattata come parto prematuro, comportante l’astensione obbligatoria;
2) se avviene prima del 180° giorno viene considerata come malattia.

Prolungamento del congedo parentale.
In materia di diritto al prolungamento del congedo parentale spettante ai genitori dei minori con handicap grave ora i genitori dei bambini indicati possono fruire, alternativamente ed entro il compimento dell’ottavo anno di vita del minore, del prolungamento del congedo parentale per un periodo massimo massimo di tre anni (periodo complessivo riferito al congedo parentale fruito da entrambi i genitori).

Attenzione: il periodo è formato anche dei periodi di congedo parentale “ordinario”, quelli fruibili alternativamente dalla madre lavoratrice (6 mesi), dal padre lavoratore (7 mesi) o da entrambi (11 mesi).

Perciò i tre anni comprendono i periodi di congedo “ordinario” e non si aggiungono ad essi.

Il congedo può essere utilizzato in modo continuativo o frazionato, per ciascun minore affetto da handicap grave, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. Ma il congedo spetta anche durante il ricovero del bambino nei casi in cui sia richiesta dai sanitari della struttura la presenza del genitore.

Tale attestazione deve essere ovviamente consegnata all’ufficio di appartenenza dal dipendente che richiede il beneficio.Permessi per i figli con handicap grave.

Ulteriore modifica anche in materia di congedo per l’assistenza ai portatori di handicap grave. Ora il diritto a fruire dei tre giorni di permesso retribuito mensile (legge 104/1992) è riconosciuto a entrambi i genitori, anche adottivi, del bambino con handicap in situazione di gravità, che possono fruirne alternativamente, anche in maniera continuativa nell’ambito del mese.

In sostanza la disposizione normativa accorda il diritto a fruire dei tre giorni di permesso mensile ad entrambi i genitori, anche adottivi, del bambino affetto da handicap grave, sempre ovviamente nel limite complessivo
dei tre giorni mensili per ogni figlio disabile.

I genitori possono fruire dei permessi mensili avvicendandosi e non contemporaneamente. Tutto ciò in alternativa al prolungamento del congedo parentale e alle due ore di riposo giornaliero retribuito fino al
compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap grave.

Giornale INPDAP n. 36 Speciale Dicembre 2011

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