Modalità reiscrizione alunni con disabilità alla medesima classe, non riguarda esami stato e infanzia. Ministero chiarisce

WhatsApp
Telegram

Alunni con disabilità, reiscrizione alla medesima classe: il provvedimento non riguarda gli studenti coinvolti negli Esami di Stato del primo e secondo ciclo e la scuola dell’infanzia. Chiarimenti del Ministero con nota n. 793 dell’08 giugno 2020. 

Valutazione finale studenti prime classi e intermedie

Per il corrente anno scolastico 2019/20 la valutazione finale degli studenti delle prime classi e intermedie, primo e secondo ciclo, è regolamentata dall’ordinanza ministeriale del 16 maggio 2020:

• primo ciclo: “Gli alunni sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 3, all’articolo 5, comma 1 e all’articolo 6, commi 2, 3 e 4 del Decreto legislativo” (art. 3 comma 2)”.
• secondo ciclo: “Gli alunni della scuola secondaria di secondo grado sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 4, commi 5 e 6, e all’articolo 14, comma 7 del Regolamento.”

La valutazione degli alunni con BES

Quanto descritto fino adesso, riguarda naturalmente anche la valutazione finale degli studenti con B.E.S.: alunni con disabilità certificate, alunni con disturbi evolutivi specifici dell’apprendimento (DSA) e alunni con svantaggio sociale, culturale e linguistico.

Per loro, le disposizioni per la valutazione finale sono declinate negli articoli 5 e 6 dell’ordinanza di cui sopra. Riassumendo, gli studenti BES vengono valutati:

  • sulla base del piano educativo individualizzato (PEI) così come adattato sulla base delle disposizioni impartite per affrontare l’emergenza sanitaria (alunni con disabilità certificate)
  • sulla base del piano didattico personalizzato (PDP, studenti con DSA)
  • sulla base del piano didattico personalizzato ove previsto (PDP, studenti con bisogni educativi speciali non certificati)

Valutazione finale a.s. 2019/20: PIA e PAI

All’articolo 6 vengono descritti il PIA e PAI (Piano di integrazione degli apprendimenti e Piano di apprendimento individualizzato).

Adempimenti fine anno. Piano Apprendimento individualizzato e Piano integrazione apprendimenti: cosa sono, chi li realizza

I casi di non promozione alla classe successiva

Le circostanze in cui è possibile non promuovere alla classe successiva sono disciplinati rispettivamente per il primo e secondo ciclo di istruzione dagli articoli 3 commi 7-8 e 4 commi 6-7:

• “Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all’alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, già perduranti e opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa all’unanimità, può non ammettere l’alunno alla classe successiva”.
• “Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse degli studenti”.

Per un ulteriore approfondimento dell’argomento leggi Valutazione finale 2019/20, due i casi di bocciatura. Il rapporto tra assenze e profitto

Reiscrizione alunni con disabilità alla medesima classe

Provvedimento autorizzativo Ds, famiglie, GLO, consiglio di classe

Tra le modifiche apportate al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito nella Legge 6 giugno 2020, n. 41 (denominato comunemente Decreto Scuola) vi è l’articolo 1 comma 4-ter che prevede la possibilità da parte dei dirigenti scolastici di consentire la reiscrizione dell’alunno al medesimo anno di corso frequentato nell’anno scolastico 2019/2020 ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera c), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente ai casi in cui sia stato accertato e verbalizzato il mancato conseguimento degli obiettivi didattici e inclusivi per l’autonomia, stabiliti nel piano educativo individualizzato.

Tutto ciò, come ampiamente risaputo, a causa delle sopravvenute condizioni straordinarie correlate alla situazione epidemiologica da COVID-19.

Il dirigente scolastico prima del provvedimento autorizzativo alla reiscrizione dell’alunno disabile alla medesima classe deve seguire un percorso procedurale ben definito dalla Nota 793, 8 giugno 2020:

• i DS, a seguito di specifica e motivata richiesta presentata dalla famiglia di alunni con disabilità, procedono ad acquisire il parere del relativo Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione (GLO);
• il GLO rilascia parere motivato;
• la richiesta della famiglia e il parere del GLO sono considerati in sede di scrutinio finale da parte dei docenti contitolari della classe o del consiglio di classe che, solo a seguito di accertamento e verbalizzazione del mancato conseguimento degli obiettivi didattici e inclusivi per l’autonomia stabiliti nel piano educativo individualizzato e tenendo conto anche della valutazione degli interventi di natura pedagogico-didattica messi in atto, procedono a loro volta al parere, da verbalizzare quale “Proposta di reiscrizione al medesimo anno di corso frequentato nell’anno scolastico 2019/2020”, eventualmente con l’aggiunta “subordinata alla richiesta della famiglia/in acquisizione il parere del GLO”, qualora la documentazione di cui ai punti 1 e 2 non sia ancora acquisita;
• provvedimento finale autorizzativo del DS.

Alunni coinvolti negli Esami di Stato del primo e secondo ciclo di istruzione

Nella parte finale della nota ministeriale 8 Giugno 2020, il Ministero chiarisce che gli  studenti con disabilità che sostengono l’Esame di Stato del primo e del secondo ciclo di istruzione non sono interessati dal provvedimento.

Ciò perché, nonostante sia garantita a tutti l’ammissione agli Esami di Stato, è possibile, da parte della Commissione, dichiarare il non superamento della prova ed in tal modo provocare di conseguenza la ripetizione della classe terminale.

Anche se gli studenti con disabilità certificate sono valutati in base a programmazioni personalizzate (PEI) o eventualmente nel secondo ciclo, non equipollenti – cioè con obiettivi differenziati in vista di obiettivi didattici formativi non riconducibili ai programmi ministeriali – i candidati devono sostenere un autentico esame che ha lo scopo di accertare il livello di apprendimento raggiunto e deve quindi necessariamente prevedere anche la possibilità di un esito negativo. Se così non fosse – conclude il Ministero –  l’esame degli alunni con disabilità sarebbe un esame fittizio, e quindi di fatto iniquo e discriminante.

Alunni della scuola dell’infanzia

Né l’OM 16 maggio 2020, n. 11, né il comma 4 – ter oggetto della Nota ministeriale riguardano la scuola dell’infanzia, chiarisce il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione.

Nel caso di richieste da parte delle famiglie di trattenere/reiscrivere nella medesima classe della scuola dell’infanzia, i propri figli con disabilità che abbiano compiuto i 6 anni di età, e quindi in procinto di accesso al primo ciclo di istruzione, sono i dirigenti scolastici a valutare caso per caso, come già avvenuto negli anni precedenti, assicurando decisioni di carattere eccezionale previo parere favorevole di insegnanti e specialisti di riferimento; tali risoluzioni, in nessun caso, possono riguardare alunni oltre il settimo anno di età.

La nota del Ministero sul procedimento da adottare per la reiscrizione degli alunni con disabilità alla medesima classe

WhatsApp
Telegram

Eurosofia: un nuovo corso intensivo a cura della Dott.ssa Evelina Chiocca: “Il documento del 15 maggio, l’esame di Stato e le prove equipollenti”