Mobilità, quali domande possono presentare i docenti che hanno superato il vincolo quinquennale

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La mobilità 2018/19 interessa anche gli insegnanti di sostegno di ogni ordine e grado di istruzione che, per presentare domanda, dovranno rispettare le regole indicate nel CCNI e i termini previsti nell’OM/2018.

La tipologia di movimenti ai quali possono partecipare i docenti con titolarità su posto di sostegno è condizionata dal vincolo quinquennale che riguarda questa tipologia di posto

COS’È IL VINCOLO QUINQUENNALE?

Il vincolo quinquennale rappresenta un obbligo temporale al quale sono sottoposti gli insegnanti di sostegno di ogni ordine e grado, che sono tenuti a permanere nel sostegno per 5 anni

DECORRENZA DEL VINCOLO QUINQUENNALE

Il computo del vincolo quinquennale viene effettuato a decorrere:

  • dall’anno scolastico in cui sono stati immessi in ruolo su questa tipologia di posto
  • dall’anno scolastico in cui hanno ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno
  • dall’anno scolastico in cui hanno ottenuto il passaggio di ruolo sempre sul sostegno

Come chiarisce, infatti, l’art.23 comma 7 del CCNI il trasferimento da posto comune a posto di sostegno comporta la permanenza per almeno un quinquennio, a far data dalla decorrenza del trasferimento (dell’immissione in ruolo o del passaggio di ruolo), su tale tipologia di posto.

Tale obbligo non si applica nei confronti dei docenti trasferiti a domanda condizionata in quanto soprannumerari da posto comune o cattedra a posto di sostegno. Pertanto tale personale conserva titolo alle precedenze indicata nell’art. 13 punti II) e V) del CCNI.

Nel computo del quinquennio (che include l’eventuale anno di decorrenza giuridica derivante dalla applicazione del decreto legge n. 255, del 3 luglio 2001, convertito in legge n. 333 del 20 agosto 2001, art. 1, comma 4-bis), è calcolato l’anno scolastico in corso, in sintonia con quanto prevede il comma 8 del succitato art.23

TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE

Gli insegnanti titolari sul sostegno della scuola dell’Infanzia, della scuola Primaria, della scuola Secondaria I grado e della scuola Secondaria II grado potranno presentare domanda di mobilità dal 3 aprile 2018 al 26 aprile 2018

DATE DA RICORDARE

Le successive operazioni e la pubblicazione dei movimenti per gli insegnanti di sostegno, come indicato nell’art.2 comma 2 dell’OM, devono essere disposte con la seguente tempistica, differenziata per i diversi ordini e gradi di istruzione:

Insegnante di sostegno scuola dell’Infanzia

  • termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili 11 maggio
  • pubblicazione dei movimenti 8 giugno

Insegnante di sostegno scuola Primaria

  • termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili 11 maggio
  • pubblicazione dei movimenti 30 maggio

Insegnante di sostegno scuola Secondaria I grado

  • termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili 5 giugno
  • pubblicazione dei movimenti 25 giugno

Insegnante di sostegno scuola Secondaria II grado

  • termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili 22 giugno
  • pubblicazione dei movimenti 10 luglio

I docenti di sostegno dovranno prendere in considerazione, quindi, le date relative all’ordine o grado di istruzione di titolarità, o a quelle relative all’ordine o grado di istruzione richiesto nel passaggio di ruolo

REVOCA DELLA DOMANDA E REGOLARIZZAZIONE DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

È consentito regolarizzare la documentazione allegata alla domanda di mobilità o revocare la domanda stessa entro e non oltre il quinto giorno utile prima del termine ultimo, previsto nell’art. 2 dell’OM, per la comunicazione al SIDI dei posti disponibili.

Gli insegnanti di sostegno, quindi, potranno effettuare ciò entro e non oltre le seguenti date:

  • 6 maggio se titolari nella scuola dell’Infanzia
  • 6 maggio se titolari nella scuola Primaria
  • 31 maggio se titolari nella scuola Secondaria I grado
  • 17 giugno se titolari nella scuola Secondaria II grado

Le istanze inviate dopo tale data possono essere prese in considerazione solo per gravi motivi validamente documentati ed a condizione che pervengano entro il termine ultimo, previsto nell’art. 2 dell’OM, per la comunicazione al SIDI dei posti disponibili.

Per gli insegnanti di sostegno, che si trovano nelle predette condizioni, il termine ultimo è, quindi, rappresentato dalle seguenti date:

  • 11 maggio se titolari nella scuola dell’Infanzia
  • 11 maggio se titolari nella scuola Primaria
  • 5 giugno se titolari nella scuola Secondaria I grado
  • 22 giugno se titolari nella scuola Secondaria II grado

Come chiarisce la nota 1) dell’OM , nella considerazione della data di inoltro, farà fede il protocollo della scuola alla quale è stata presentata l’istanza di revoca ovvero quello dell’ufficio ricevente o la ricevuta della pec

QUALI DOMANDE

I movimenti richiedibili possono rientrare nella mobilità territoriale (trasferimento sia provinciale che interprovinciale) e nella mobilità professionale (passaggio di ruolo sia provinciale che interprovinciale e passaggio di cattedra per i docenti titolari nella scuola Secondaria ).

Gli insegnanti in possesso dei requisiti necessari possono, quindi, presentare contemporaneamente diverse domande utilizzando specifici moduli presenti nella piattaforma ministeriale Istanze online, dove dovranno essere compilate e inviate entro i termini previsti dall’ordinanza come abbiamo indicato.

La tipologia di movimento al quale possono partecipare gli insegnanti di sostegno è condizionata dal vincolo quinquennale.

Sono diverse, infatti, le domande che possono presentare i docenti ancora nel vincolo e i docenti che, invece, hanno superato il quinquennio di permanenza sul sostegno

Analizziamo, quindi, le differenze

DOCENTI NEL VINCOLO QUINQUENNALE

I docenti che non hanno ancora superato il vincolo quinquennale, possono presentare le seguenti domande:

DOMANDA DI TRASFERIMENTO

Il trasferimento può essere richiesto sia nella provincia di titolarità che in altre province utilizzando lo stesso modulo.

Il modello è disponibile su Istanze online dal 3 aprile 2018, nella sezione riservata all’ordine o grado di istruzione di titolarità

QUALE TIPOLOGIA DI TRASFERIMENTO

Il trasferimento, sia provinciale che interprovinciale, potrà essere richiesto solo per posti di sostegno.

Come esplicitato, infatti, nell’art.23 comma 9 del CCNI, “ l’insegnante titolare di posto speciale o ad indirizzo didattico differenziato o di sostegno che non ha terminato il quinquennio di permanenza può chiedere il trasferimento solo per la medesima tipologia di posto ovvero per altra tipologia di posto speciale, di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato per accedere alla quale possegga il relativo titolo di specializzazione

Gli insegnanti delle scuole dell’infanzia e primarie immessi in ruolo per l’insegnamento su posti di tipo speciale, di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato possono presentare domanda di trasferimento, solo per posti di tipo corrispondente a quello per il quale è stata disposta la nomina, ovvero per altra tipologia di posto speciale o di sostegno per il cui accesso posseggano il relativo titolo di specializzazione.

I docenti di ruolo della scuola secondaria di I e II grado possono indicare esclusivamente preferenze relative a posti di sostegno se la loro nomina in ruolo è stata disposta per effetto di disponibilità di posto di sostegno per il quale sono in possesso del prescritto titolo di specializzazione.

DOMANDA DI PASSAGGIO DI RUOLO

Il passaggio di ruolo può essere chiesto dai docenti che, al momento di presentazione della domanda, hanno superato il periodo di prova nel ruolo di appartenenza e sono in possesso della specifica abilitazione e specializzazione sul sostegno per il passaggio al ruolo richiesto.

Il passaggio di ruolo può essere richiesto per un solo ruolo (scuola dell’Infanzia scuola Primaria, Secondaria I grado e Secondaria II grado), anche per più province.

Il docente che non ha superato il vincolo quinquennale può chiedere il passaggio di ruolo solo sul sostegno.

Come chiarisce, infatti, l’art.23 comma 11 del CCNI, “ I docenti titolari su posto di sostegno, pur se soggetti al vincolo quinquennale, possono partecipare alle operazioni di mobilità per passaggio di ruolo su posti di sostegno di ordine e grado diversi. I docenti che ottengono il passaggio di ruolo su posti di sostegno hanno l’obbligo di permanervi per un quinquennio. Ovviamente, i docenti di sostegno che non abbiano terminato il quinquennio di permanenza non possono chiedere di partecipare ai passaggi di ruolo su posti di tipo comune e su classi di concorso, fino al compimento del quinquennio.”

DOCENTI CHE HANNO SUPERATO IL VINCOLO QUINQUENNALE

I docenti che hanno superato il vincolo quinquennale possono presentare le seguenti domande:

DOMANDA DI TRASFERIMENTO

Il trasferimento può essere richiesto sia nella provincia di titolarità che in altre province utilizzando lo stesso modulo.

Il modello è disponibile su Istanze online dal 3 aprile 2018, nella sezione riservata all’ordine o grado di istruzione di titolarità

QUALE TIPOLOGIA DI TRASFERIMENTO

Il trasferimento, sia provinciale che interprovinciale, potrà essere richiesto non solo sul sostegno, ma anche su posto comune/materia.

Come esplicitato, infatti, nell’art.23 comma 10 del CCNI, L’insegnante titolare di posto speciale o di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato che ha terminato il quinquennio di permanenza può chiedere il trasferimento tanto per posti comuni quanto per posti speciali o ad indirizzo didattico differenziato ovvero di sostegno, per accedere ai quali possegga il relativo titolo di specializzazione”

Il docente che intende chiedere ambedue le tipologie di posto (comune/sostegno) avrà la possibilità di indicare nella domanda a quale tipologia intende dare priorità, graduando l’ordine di preferenza nelle apposite caselle numerate del modello domanda che sarà diverso a seconda dell’ordine o grado di titolarità del docente.

In caso di errata o dubbia compilazione di tale sezione (es. attribuzione dello stesso ordine preferenziale a diverse tipologie di posto, indicazione della casella ‘2’ senza aver contrassegnato la casella ‘1’, etc.), il trasferimento sarà effettuato solo per la medesima tipologia di posto di attuale titolarità.

Se il docente che presenta domanda non contrassegna nessuna delle suindicate caselle, il trasferimento sarà disposto solo per la tipologia di posto di attuale titolarità.

Se, invece, il docente contrassegna due o più caselle il trasferimento è disposto con modalità variabili a seconda dell’ordine o grado di titolarità

Insegnanti di sostegno titolari nella scuola dell’Infanzia e nella scuola Primaria

In caso di preferenza puntuale (singola scuola o singolo ambito) verranno progressivamente esaminate le varie tipologie di posto esistenti nella scuola o nell’ambito secondo l’ordine espresso dal docente;

In caso di preferenza sintetica “provincia” viene esaminata la prima tipologia di posto prescelta dall’aspirante nelle citate caselle, per tutti gli ambiti compresi nella singola preferenza sintetica espressa. Successivamente, con le medesime modalità, vengono esaminate le altre tipologie di posto, secondo l’ordine indicato dall’aspirante nelle predette caselle del modulo domanda

Insegnanti di sostegno titolari nella scuola Secondaria I grado e Secondaria II grado

Il trasferimento è disposto analizzando ciascuna preferenza (sia puntuale che sintetica) nell’ordine espresso nel modulo domanda. Analogamente si procederà in caso di preferenza per ambito e per la preferenza sintetica di provincia

DOMANDA DI PASSAGGIO DI CATTEDRA

Questo movimento interessa esclusivamente gli insegnanti di sostegno titolari nella scuola Secondaria I grado o Secondaria II grado che hanno superato il vincolo quinquennale.

Gli insegnanti che hanno le suindicate caratteristiche possono chiedere il passaggio di cattedra se, al momento di presentazione della domanda, hanno superato il periodo di prova nel ruolo di appartenenza e sono in possesso della specifica abilitazione per la classe di concorso richiesta.

Il passaggio di cattedra può essere richiesto per più classi di concorso per le quali il docente possiede il titolo necessario di abilitazione

DOMANDA DI PASSAGGIO DI RUOLO

Il passaggio di ruolo può essere chiesto dai docenti che, al momento di presentazione della domanda, hanno superato il periodo di prova nel ruolo di appartenenza e sono in possesso della specifica abilitazione e specializzazione sul sostegno per il passaggio al ruolo richiesto.

Il passaggio di ruolo può essere richiesto per un solo ruolo (scuola dell’Infanzia scuola Primaria, Secondaria I grado e Secondaria II grado), anche per più province.

Gli insegnanti di sostegno che hanno superato il vincolo quinquennale possono chiedere il passaggio di ruolo sia su posti di sostegno, sia su posti di tipo comune e su classe di concorso.

Nell’ambito del singolo ruolo, il passaggio può essere richiesto per più classi di concorso appartenenti allo stesso grado di scuola.

SU QUALI POSTI

Le disponibilità per le operazioni di mobilità territoriale e per quelle di mobilità professionale, come chiarisce l’art.8 del contratto sulla mobilità, sono determinate dalle effettive vacanze risultanti all’inizio dell’anno scolastico per il quale si effettuano i movimenti.

Sono disponibili:

  • i posti vacanti in seguito alla variazione dello stato giuridico del personale (es. dimissioni, collocamento a riposo, decadenza, etc.)
  • i posti vacanti in seguito a movimento in uscita
  • i posti disponibili dell’organico dell’autonomia comunicati a cura dell’ufficio territorialmente competente al sistema informativo nei termini fissati dalle apposite disposizioni ministeriali.

Dalle predette disponibilità vanno detratti i posti e le cattedre occupati dal personale rientrato nei ruoli di di provenienza e quelli necessari per la sistemazione dei docenti soprannumerari della provincia.

Non sono considerati disponibili:

  • i posti e le cattedre che si renderanno vacanti a seguito dei passaggi di ruolo in altro grado di scuola disposti in data successiva a quella dei rispettivi trasferimenti
  • le cattedre ed i posti la cui vacanza non sia stata trasmessa al sistema informativo entro i termini fissati dalle apposite disposizioni ministeriali

Ai fini dei trasferimenti e dei passaggi nella scuola dell’Infanzia sono utilizzabili i posti dell’organico, i posti di sostegno, i posti di tipo speciale, i posti attivati presso le scuole ospedaliere, stabiliti per l’anno scolastico dal quale decorrono i movimenti medesimi.

I posti in organico nella scuola dell’infanzia (compresi quelli di tipo speciale e di sostegno e i posti delle scuole ospedaliere) sono richiedibili mediante l’indicazione del codice e della dizione in chiaro della scuola sede di organico. Questa scuola, come chiarisce la nota 1) dell’art 11 dell’OM, è individuabile nel B.U. delle scuole con la dicitura “Sede di organico-esprimibile dal personale docente

Ai fini dei trasferimenti e dei passaggi nella scuola Primaria sono utilizzabili i posti dell’organico dell’autonomia di scuola primaria stabilito e valido per l’anno scolastico dal quale decorrono i movimenti medesimi, ivi compresi i posti per l’insegnamento della lingua inglese, i posti di sostegno, i posti di tipo speciale, i posti ad indirizzo didattico differenziato, i posti attivati presso le scuole ospedaliere.

Per la scuola Primaria i posti di sostegno, i posti di tipo speciale e i posti dell’organico sono richiedibili, mediante l’indicazione del codice e della dizione in chiaro della scuola sede di organico. Questa scuola, come chiarisce la nota 2) dell’art 12 dell’OM, è individuabile nel B.U. delle scuole con la dicitura “Sede di organico-esprimibile dal personale docente

Ai fini dei trasferimenti e dei passaggi nella scuola Secondaria di I e II grado sono utilizzabili i posti dell’organico dell’autonomia stabiliti per l’anno scolastico dal quale decorrono i movimenti medesimi.

I posti in organico della scuola Secondaria I grado e Secondaria II grado sono richiedibili mediante l’indicazione del codice e della dizione in chiaro della scuola sede di organico risultante dai Bollettini Ufficiali

QUALI MODULI

L’insegnante di sostegno che partecipa alla mobilità per il prossimo anno scolastico dovrà compilare il modulo domanda nel portale del MIUR Istanze online.

I moduli da compilare saranno diversi a seconda del movimento richiesto e dell’ordine o grado di titolarità

Modulo per Trasferimento

Sarà reperibile nella sezione “Mobilità” relativa all’ordine o grado di istruzione di titolarità

Modulo per Passaggio di cattedra

Sarà reperibile nella sezione “Mobilità” relativa all’ordine o grado di istruzione di titolarità

Modulo per Passaggio di ruolo

Sarà reperibile nella sezione relativa al grado di istruzione richiesto

QUANTE DOMANDE

Possono essere presentate contemporaneamente più domande

Domanda di Trasferimento

È unica sia per movimento provinciale che interprovinciale, sia per posto comune che per sostegno

Domanda di Passaggio di cattedra

Il passaggio di cattedra può essere richiesto per più classi di concorso per le quali il docente possiede specifiche abilitazioni

Si devono presentare tante domande quante sono le classi di concorso richieste.

In presenza di più domande di passaggio, i docenti devono indicare nel modulo domanda con quale ordine intendono che esse siano trattate e in questo caso si segue l’ordine di priorità indicato

Domanda di Passaggio di ruolo

Il passaggio di ruolo può essere richiesto:

  • per un solo ruolo
  • per più province
  • per più classi di concorso appartenenti allo stesso ruolo

Si devono presentare tante domande quante sono le classi di concorso richieste.

In ogni domanda di passaggio di ruolo il docente deve indicare esplicitamente, per ciascuna classe di concorso, l’ordine di preferenza di una domanda rispetto alle altre.

ORDINE DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

La mobilità professionale prevale su quella territoriale nei soli passaggi di ruolo, quindi il passaggio di ruolo prevale sul trasferimento.

Nei passaggi di cattedra si segue l’ordine di priorità indicato dal docente.

I docenti che intendono chiedere contemporaneamente trasferimento e passaggio di cattedra, devono, infatti, precisare, nell’apposita sezione del modulo-domanda di passaggio di cattedra, a quale movimento (trasferimento o passaggio) intendono dare precedenza. In caso di assenza di tale indicazione prevale il passaggio di cattedra

Nel caso di presentazione di domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento o di passaggio di cattedra o il trasferimento o passaggio di cattedra eventualmente già disposti.

In caso di più passaggi di ruolo (per diverse classi di concorso) si segue l’ordine di priorità indicato dal docente nelle singole domande

Mobilità scuola docenti 2018: vademecum compilazione domanda e modelli per dichiarazioni personali

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