Mobilità verso i licei musicali. USR Toscana pubblica FAQ su requisiti e punteggi

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L’USR Toscana ha pubblicato una serie di faq in risposta a numerosi quesiti pervenuti riguardanti la mobilità professionale sui posti degli insegnamenti specifici dei licei musicali.

Ricordiamo che hanno precedenza su questi posti:

a. Il personale che ha insegnato per almeno dieci anni continuativi nella specifica disciplina nei soli istituti dove erano già attivate le sperimentazioni di ordinamento di liceo musicale, per le domande di mobilità per la sede di attuale servizio;

b. il personale che ha insegnato, nella specifica disciplina e nella medesima sede dei licei musicali istituti a partire dall’a.s. 2010/11, sempre per la sola sede di attuale servizio;

Il restante personale aspirante al passaggio di cattedra o di ruolo viene successivamente graduato ai fini del passaggio sulla base degli anni di effettivo servizio nei licei musicali, con facoltà di richiedere il passaggio verso i posti di un solo liceo musicale, anche di diversa provincia, e che tutto il personale interessato dalle norme citate può chiedere il passaggio anche in attesa della conferma in ruolo.

La mobilità professionale di cui sopra ha luogo sul 50% dei posti vacanti e disponibili (con diritto al posto unico e al posto dispari oltre la metà), le restanti disponibilità essendo destinate alla assunzioni a tempo indeterminato da graduatorie dei concorsi per esami e titoli banditi con DDG 106/2016.

Ecco le FAQ:

1) il docente attualmente in servizio sulle discipline specifiche del liceo musicale come primo anno di utilizzazione ha diritto alla precedenza di cui all’art. 4 comma 9 lettera b)?

Sì, come indicato dal MIUR nella “FAQ” citata.

2) il docente che ha requisiti per accedere a uno degli insegnamenti specifici del liceo musicale può ugualmente partecipare a zero punti e, semmai, in subordine, col punteggio della tabella Allegato B?

La procedura della mobilità professionale disciplinata dall’art. 4 commi 9 e 10 riguarda i soli docenti che hanno prestato o prestano servizio sugli insegnamenti specifici nei licei musicali, seguendo anche il chiarimento dato dalla “FAQ” già richiamata per l’identificazione degli aventi diritto. Il loro punteggio è calcolato applicando i criteri indicati ai commi 9 e 10. Non si ravvisano altre categorie di personale che abbiano i requisiti per accedere ai nuovi insegnamenti, al di fuori di coloro che risultino inseriti nelle graduatorie definitive delle procedure concorsuali bandite con DDG 106/2016.

3) il docente titolare della ex classe concorso A032 che sta prestando servizio presso il Liceo musicale ma come assegnazione provvisoria su posto A031 di potenziamento, può far valere questo servizio di anno in corso come utilizzazione su “tecnologie musical”, dove sta effettivamente prestando servizio su incarico del DS del Liceo musicale?

Sì, purché si accerti che il docente abbia effettivamente prestato servizio per la classe di concorso richiesta (in questo caso, A063 “tecnologie musicali”) su posto/ore di insegnamento a suo tempo inseriti tra le disponibilità per le operazioni di utilizzazione di cui all’art 6bis dell’ipotesi di CCNI 16.06.2016, possedendo i titoli per l’utilizzazione indicati dal medesimo articolo. Si nota altresì che la classe di concorso A063 è oggi tra quelle per le quali è possibile autorizzare posti di potenziamento.

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana Ufficio IV Gestione del personale della scuola, servizi informatici e comunicazione

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze Tel. +3905527251 e-mail PEO [email protected] e-mail PEC: [email protected] Web: http://www.toscana.istruzione.it
Referente: Corso Paolo Boccia e-mail: [email protected] tel. n.: + 3905527251

4) il servizio per 10 anni continuativi di cui all’art. 4 comma 9 lettera a) deve essere prestato interamente quando il liceo era ancora sperimentale, vale a dire anteriormente al 2010/11 (anno in cui la sperimentazione è passata a regime), oppure la precedenza di cui trattasi vale anche se tale decennio è stato svolto “a scavalco” fra Liceo sperimentale e Liceo musicale di ordinamento, per es. dal 2006/07 in poi?

In assenza di esplicita indicazione di senso contrario, gli anni di servizio continuativo si valutano anche se prestati “a scavalco” dell’anno scolastico 2010-11.

5) il servizio prestato esclusivamente su ore di “laboratorio di musica d’insieme” può essere conteggiato come servizio svolto nella specifica disciplina? Es. il servizio su “laboratorio di musica d’insieme” sezione fiati può essere fatto valere come servizio su “strumento musicale-clarinetto”?

Sì, purché si accerti che il servizio è stato effettivamente prestato per lo specifico strumento per il quale il docente ha titolo al passaggio, in quanto le discipline di “strumento musicale” e “laboratorio di musica d’insieme” sono entrambe assegnate alla classe di concorso A055 dalla Tabella A allegata al D.P.R. 19/2016 (e difatti le ore di entrambe le discipline concorrono, per il 2017/18, a formare le cattedre della classe di concorso A055). Nello stesso senso peraltro anche la nota 5 dei modelli di domanda di passaggio allegati all’OM221/17.

6) il servizio prestato su “laboratorio di musica d’insieme” nel corrente anno scolastico vale come specifica disciplina ai fini del riconoscimento della precedenza?

Sì, come indicato dal MIUR nella “FAQ” citata.

7) il docente con 10 anni di continuità – es. dall’a.s. 2003/04 fino all’a.s. 2013/14 con un intervallo prima del servizio nell’attuale anno scolastico ha la precedenza di cui all’art. 4 comma 9 lettera a)?

Sì, in assenza di esplicita indicazione di senso contrario

8) il docente ex A031, che chiede il passaggio di cattedra su “tecnologie musicali” o “storia della musica” o “strumento musicale” ex art. 4 comma 10 precede il docente della ex A032 che chiede il passaggio di ruolo sugli insegnamenti specifici del liceo musicale con precedenza di cui al comma 9 lettera a) o b)?

No, in quanto la lettera e la ratio della norma di cui all’art. 4 commi 9 e 10 del CCNI 11 aprile 2017 pongono sullo stesso piano i passaggi di cattedra e di ruolo, nel senso che l’ordine delle precedenze di cui ai commi richiamati opera con priorità rispetto alla tipologia di passaggio richiesta. La priorità dei passaggi di cattedra rispetto ai passaggi di ruolo opererà esclusivamente in via residuale, ove si verificasse assoluta parità nell’ordine delle precedenze e parità di punteggi assegnati in applicazione dei commi 9 e 10 dell’art. 4.

link alla circolare

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