Mobilità, trasferimento su altra tipologia di posto: di cosa si tratta, quando è possibile, conseguenze

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Il docente in possesso dei requisiti necessari può partecipare alla mobilità presentando domanda di trasferimento per una tipologia di posto differente rispetto a quello di titolarità

Il docente titolare su posto comune, se possiede il titolo di specializzazione sul sostegno, può chiedere trasferimento da posto comune a sostegno.

Il docente titolare sul sostegno, se ha superato il vincolo di permanenza quinquennale sul sostegno, può chiedere trasferimento su posto comune.

Il docente di scuola Primaria titolare su posto comune, se possiede uno dei titoli necessari per l’insegnamento della lingua inglese, come indicati nella nota 1) dell’art.9 del CCNI sulla mobilità, può chiedere trasferimento su posto lingua inglese.

Il docente di scuola Primaria titolare su posto lingua inglese può chiedere trasferimento su posto comune. Questa richiesta potrà essere fatta anche nella scuola di titolarità soltanto se, in questa scuola, il docente avrà svolto almeno un triennio consecutivo di servizio su posto lingua inglese, altrimenti, in sintonia con quanto indicato nella nota 0) dell’allegato 1 relativamente alla I fase dei movimenti, potrà presentare domanda solo per altre scuole

Trasferimento provinciale su altra tipologia di posto: conseguenze sulle disponibilità

Il trasferimento a domanda e d’ufficio nell’ambito della provincia da posto di tipo speciale o ad indirizzo differenziato ovvero di sostegno a posto di tipo comune, e, limitatamente alla scuola primaria, da posto di lingua inglese ad altro tipo posto, e viceversa, pur non alterando il numero dei posti globalmente disponibili in provincia, ne può variare la tipologia. Pertanto, al momento di assegnare la sede definitiva ai docenti in attesa di sede, possono non essere disponibili tutti i posti della stessa tipologia di nomina dei senza sede, che invece risultavano disponibili all’inizio delle operazioni di mobilità. Qualora, per effetto dei trasferimenti disposti venga ad essere modificata la tipologia dei posti di scuola speciale, di sostegno e ad indirizzo didattico differenziato eventualmente indicata nei bandi di concorso, gli uffici scolastici territorialmente competenti, come chiarisce l’art.23 comma 1, possono procedere alla rettifica puntuale dei singoli trasferimenti effettuati sui posti predetti, al fine di garantirne l’effettiva disponibilità per le nomine dei vincitori.

Trasferimento interprovinciale su altra tipologia di posto: quando è possibile

Il trasferimento interprovinciale su altra tipologia di posto può essere disposto solo dopo la sistemazione dei docenti soprannumerari, in esubero e senza sede

Nel corso dei movimenti interprovinciali, inoltre, si deve tener conto del personale docente perdente posto di scuola speciale o ad indirizzo didattico differenziato e di sostegno, che non potendo essere trasferito d’ufficio sulla medesima tipologia di posto di insegnamento o su altra tipologia corrispondente per mancanza di disponibilità, deve essere sistemato su posti di tipo comune.

Disponibilità in seguito a trasferimento su altra tipologia di posto: come si utilizzano

Il posto di una qualsiasi tipologia, presente nell’organico dell’autonomia della scuola, resosi vacante a

seguito del trasferimento del titolare su posto di altra tipologia (es. comune, speciale, sostegno, lingua inglese nella scuola Primaria) eventualmente disposto nel corso dei movimenti, come esplicitato nel comma 3 del succitato art.23, è utilizzabile per i trasferimenti interprovinciali e per i passaggi, nei limiti in cui, nell’ambito della provincia medesima, non vi siano docenti soprannumerari o in attesa di sede da sistemare su posti della medesima tipologia, fatte salve le precedenze indicate nell’art 13 del CCNI.

Trasferimento su posto comune per docente titolare sul sostegno

Il trasferimento da sostegno a posto comune può essere chiesto solo dai docenti che hanno superato il vincolo quinquennale sul sostegno. Potranno, quindi, chiedere il movimento per il 2019/20, i docenti per i quali l’anno in corso è il quinto sul sostegno, svolto continuativamente nel medesimo ordine o grado di istruzione .

Nel computo del quinquennio, infatti, si valuta l’anno scolastico in corso, mentre il passaggio di ruolo sempre sul sostegno fa ricominciare il quinquennio nel nuovo grado di titolarità.

Questi docenti interessati al trasferimento su posto comune, pur avendo completato l’obbligo di permanenza quinquennale, non possono, però, ottenere il trasferimento su posto comune, o classe di concorso, nel caso vi sia esubero , nei limiti di posti per il riassorbimento dello stesso.

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