Mobilità, titoli che fanno punteggio. Differenza tra trasferimento e passaggio ruolo

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Il punteggio spettante per la mobilità viene valutato sulla base degli elementi indicati nell’allegato 2 del CCNI, dove sono inserite le Tabelle di valutazione dei titoli

Per i trasferimenti la tabella di riferimento è la Tabella A, mentre per i passaggi di cattedra e di ruolo si considera la Tabella B

Tabella A: cosa si valuta

La Tabella A è la tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio del personale docente ed educativo. Comprende tre sezioni distinte identificate dalle lettere A1), A2) e A3), dove si prendono in considerazione elementi diversi che danno diritto a punteggio.

Nella sezione A1) si valuta l’anzianità di servizio, nella sezione A2) le esigenze di famiglia e nella sezione A3) i titoli generali

Tabella B: cosa si valuta

La Tabella B è la tabella di valutazione dei titoli ai fini della mobilità professionale del personale docente ed educativo. Comprende due sezioni distinte identificate dalle lettere B1) e B2) , dove si prendono in considerazione elementi diversi che danno diritto a punteggio.

Nella sezione B1) si valuta l’anzianità di servizio e nella sezione B2) i titoli generali

Differenze tra le due tabelle

Le due tabelle differiscono per alcune voci e alcuni punteggi, differenze che riteniamo utile e importante evidenziare.

Esigenze di famiglia

Nella Tabella B, valida per la valutazione del punteggio per la mobilità professionale, non è compresa la sezione “Esigenze di famiglia”, presente, invece, nella Tabella A, valida per i trasferimenti, nella sezione A2).

In tale sezione si valuta il seguente punteggio:

A) per ricongiungimento al coniuge ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli: punti 6

B) per ogni figlio di età inferiore a sei anni: punti 4

C) per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro: punti 3

D) per la cura e l’assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto: punti 6

Questo punteggio, quindi, viene valutato solo per la mobilità territoriale, mentre per la mobilità professionale le esigenze di famiglia non vengono prese in considerazione.

Nella premessa alle note esplicative dell’allegato 2 si chiarisce che nella valutazione delle esigenze di famiglia (per i trasferimento a domanda e d’ufficio) è necessario che queste sussistano alla data della presentazione della domanda. Soltanto nel caso dei figli si considerano quelli che compiono i sei anni o i diciotto anni entro il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il trasferimento

Punteggio servizio pre-ruolo

Il punteggio per il servizio pre-ruolo, valutato in base a quanto previsto nella Tabella A sezione A1) e nella Tabella B sezione B1), non prevede per la mobilità professionale la distinzione prevista per il trasferimento, per il quale si effettua una valutazione diversa a seconda che il movimento sia a domanda o d’ufficio.

Per la mobilità territoriale sono previsti, infatti, 6 punti per ogni anno di servizio pre-ruolo per il trasferimento volontario, mentre per il trasferimento d’ufficio si valutano 3 punti per ogni anno per i primi quattro anni e 2 punti per ogni anno successivo al quarto.

Per la mobilità professionale, che comprende i passaggi di cattedra e i passaggi di ruolo, movimenti sempre volontari, il punteggio previsto è solo quello relativo alla mobilità volontaria, cioè 6 punti per ogni anno.

In tutti i casi, sia per la mobilità territoriale che professionale, il servizio pre-ruolo si valuta per gli anni in cui il servizio è stato prestato per almeno 180 giorni o ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale o, in quanto riconoscibile, per la scuola dell’Infanzia, fino al termine delle attività educative.

Differenze nei titoli valutabili

Nei titoli valutabili le due tabelle prevedono la valutazione differente per alcune voci, relativamente alla tipologia e al punteggio

Concorso pubblico ordinario

Se in ambedue le tabelle è valutabile con 12 punti il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l’accesso al ruolo di appartenenza o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza, come stabilito nella Tabella A sezione A3) lettera A) per il trasferimento e nella Tabella B sezione B2) lettera A) per la mobilità professionale, per i passaggi di cattedra e di ruolo è possibile valutare ulteriori pubblici concorsi ordinari.

Nella lettera B) della sezione B2), infatti, si prevede la valutazione con 6 punti di ogni ulteriore concorso pubblico ordinario per esami e titoli per l’accesso ai ruoli di livello pari o superiori a quello di appartenenza, diversi da quello di cui al punto A. Non si prevedono, quindi, limiti numerici per i concorsi ulteriormente valutabili.

Questo punteggio non è previsto per i trasferimenti, infatti tale voce non è presente nella tabella A

Stesso titolo, diverso punteggio

Nella tabella A e nella tabella B si prevede la valutazione di un punteggio differente per lo stesso titolo e questo interessa due specifiche voci delle due tabelle come di seguito indicato:

– titolo individuato dalla lettera E) sezione A3) della Tabella A e dalla lettera F) sezione B2) della Tabella B:

per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per ogni diploma di laurea magistrale (specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio ordinamento, conseguito entro il 31.12.2017 – L. n. 228/2012) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza”, si valutano 5 punti per la mobilità territoriale e 6 punti per la mobilità professionale

 titolo individuato dalla lettera F) sezione A3) della Tabella A e dalla lettera G) sezione B2) della Tabella B:

per il conseguimento del titolo di ‘dottorato di ricerca’ (si valuta un solo titolo)”, si valutano 5 punti per la mobilità territoriale e 6 punti per la mobilità professionale

Crediti professionali

Nella mobilità professionale si valutano i Crediti professionali, voce presente nella Tabella B sezione B2) lettera L) e non contemplata nella Tabella A.

Tale voce consiste nella valutazione con 3 punti per ogni anno di servizio (e comunque per un periodo non inferiore a 180 gg.) prestato in utilizzazione nello stesso posto o classe di concorso per cui è richiesto il passaggio

Punteggio cumulabile

Un’altra importante differenza tra le due tabelle e, quindi, nella valutazione del punteggio spettante per la mobilità territoriale e professionale, riguarda la possibile cumulabilità del punteggio riguardante i titoli inseriti nelle sezioni A3) e B2) rispettivamente della Tabella A e della Tabella B

Se per il trasferimento, infatti, come prevede la Tabella A sezione A3), i titoli indicati nelle lettere B) C), D), E), F), G), I) L), anche cumulabili tra di loro, sono valutati fino ad un massimo di 10 punti , per la mobilità professionale, nella Tabella B) non è inserita questa indicazione, per cui non esistono limiti al punteggio che si può cumulare con i titoli valutabili.

In ogni caso, sia per la mobilità territoriale che per quella professionale, nella valutazione dei titoli vengono considerati quelli posseduti entro il termine previsto dall’Ordinanza ministeriale per la presentazione delle domande di mobilità, ossia entro il 5 aprile 2019.

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