Mobilità territoriale e mobilità professionale: quali differenze
I movimenti che rientrano nella mobilità professionale sono differenti da quelli che caratterizzano la mobilità professionale. Analizziamo le differenze
Una lettrice ci scrive:
“Insegno italiano e storia in un istituto professionale e vorrei sapere se per insegnare latino nei licei ( classe di concorso di cui possiedo abilitazione) dovrò fare soltanto domanda di mobilità professionale o è necessario che faccia anche domanda di mobilità territoriale. Vorrei, infatti, fare domanda per il liceo scientifico e classico nella mia città e in altre città limitrofe”
La mobilità del personale docente, disciplinata dal CCNI, può essere territoriale e professionale e il docente interessato, in possesso dei requisiti necessari, può partecipare ad ambedue le tipologie
Mobilità territoriale
La mobilità territoriale corrisponde ai trasferimenti sia provinciali che interprovinciali.
Si tratta di movimenti con i quali viene modificata la scuola di titolarità, ma rimane invariata la classe di concorso in cui il docente è titolare.
Con il trasferimento è possibile modificare anche la tipologia di posto di titolarità, passando da posto comune a sostegno e viceversa o, per la scuola Primaria, da posto comune a posto lingua inglese e viceversa.
Per il prossimo anno scolastico i trasferimenti provinciali vengono disposti sul 100% delle disponibilità, mentre ai trasferimenti interprovinciali è riservato il 40% dei posti residui rimasti disponibili dopo i trasferimenti provinciali
Mobilità professionale
La mobilità professionale corrisponde ai passaggi di cattedra e ai passaggi di ruolo sia provinciali che interprovinciali.
Il passaggio di cattedra è un movimento con il quale si modifica la classe di concorso di titolarità rimanendo, però, nello stesso grado di istruzione.
Il passaggio di ruolo è un movimento con il quale si modifica il grado di istruzione di titolarità.
Per presentare domanda di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo è indispensabile aver superato l’anno di prova nel ruolo di appartenenza ed essere in possesso della specifica abilitazione per il passaggio richiesto
Per il prossimo anno scolastico alla mobilità professionale, sia provinciale che interprovinciale, è riservato il 10% dei posti residui rimasti disponibili dopo i trasferimenti provinciali
Conclusioni
La nostra lettrice, quindi, interessata a ottenere mobilità per una classe di concorso diversa, sempre nella scuola Secondaria di II grado, dovrà presentare domanda di passaggio di cattedra inserendo le preferenze per le scuole e per i comuni di suo interesse, fino a un massimo di 15.
Se non è interessata ad ottenere il movimento per la classe di concorso di titolarità, non dovrà presentare domanda di trasferimento.
È possibile partecipare contemporaneamente alla mobilità territoriale e professionale, ma con le relative domande, che sono distinte, si partecipa a movimenti diversi
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