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Mobilità su scuola e vincolo triennale: chiarimenti

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Mobilità e vincolo triennale: quando si applica? Ci sono differenze tra mobilità provinciale o interprovinciale? Si applica anche per le preferenze sintetiche?

Una lettrice ci scrive:

“Il vincolo triennale per i trasferimenti provinciali segue le stesse regole di quelli interprovinciali oppure anche nel caso si venisse soddisfatti a livello di comune, distretto o provincia scatta lo stesso il blocco? “

Il vincolo di permanenza triennale nella scuola di nuova titolarità ottenuta con la mobilità 2019/20 è  una delle novità inserite nel nuovo contratto

Vincolo triennale: in cosa consiste?

Il vincolo introdotto nel nuovo contratto sulla mobilità, si applicherà a decorrere dal prossimo anno scolastico 2019/20 e interesserà i docenti soddisfatti nel movimento volontario su scuola. Si tratta di un vincolo che obbliga i docenti coinvolti a rimanere tre anni nella scuola di nuova titolarità senza poter, quindi, partecipare alla mobilità per un triennio

Vincolo triennale: dopo quali movimenti?

Il vincolo triennale interesserà tutti i docenti che parteciperanno alla mobilità volontaria acquisendo titolarità in una scuola richiesta per il prossimo anno scolastico. La mobilità potrà essere sia provinciale che interprovinciale, sia territoriale che professionale

Vincolo triennale: con quali preferenze?

Il vincolo triennale scatta per tutte le preferenze analitiche su scuola inserite nella domanda, nel caso il docente sia soddisfatto per una di queste.

Tale vincolo si applica , inoltre, anche per il movimento nel comune di titolarità mediante preferenza sintetica, cioè per il trasferimento ottenuto con preferenza sintetica su distretto sub-comunale, oppure per il trasferimento da sostegno a materia e viceversa o per la mobilità professionale ottenuti con preferenza sintetica sul distretto sub-comunale o sull’intero comune di titolarità

Tutto sulla Mobilità 2019

 

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