Mobilità, sono i tribunali a riconoscere il servizio nella scuola paritaria. Lettera

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Ringraziamo calorosamente, l’USR Toscana per aver ricordato l’illegittimità del CCNI in materia di parità scolastica.

Leggo nella nota quasi un monito “a non… altrimenti…”, eviterò di svelare i tribunali del Granducato presso cui le istanze dei colleghi hanno avuto accoglimento.

Mi limiterò a segnalare che, a dispetto di ciò che si sottende, tra i tribunali ordinari che hanno sentenziato favorevolmente, vi sono Milano e Trieste con gli accoglimenti di merito del 22/02/2018 e del 24 aprile 2018, anche alla luce della violazione delle normative comunitarie che la Corte di Firenze non ravvisa.

Non si tratta solo di tribunali monocratici, in quanto Potenza, Napoli, Locri, in composizione collegiale, hanno tutti sentenziato circa un’interpretazione della vigente normativa come contraria ai principi di eguaglianza e d’imparzialità della p.a. (artt.3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare, sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera, tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche.

Inoltre la Suprema giurisprudenza amministrativa del Consiglio di Stato, nella Sentenza n. 1102/2002 confermata dall’ Ordinanza 953/2017 ha riconosciuto che i servizi di insegnamento prestati nelle scuole paritarie dal 1 settembre 2000 devono essere valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali.

Ai colleghi chiedo dunque di non scoraggiarsi, perché è evidente che nella culla del Rinascimento si preferiscono le humanae litterae allo ius.

Fiat iustitia, ne pereat mundus (Hegel)

Filomena Pinca
a nome dei docenti che hanno
prestato servizio nella scuola paritaria

USR Toscana. Il servizio in scuola paritaria non è valutabile nella mobilità

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