Mobilità: riconosciuta la precedenza per assistenza al genitore disabile nei trasferimenti interprovinciali

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Con l’ordinanza resa nel procedimento ex art. 669 terdecies c.p.c., in data 19.2.2018, il Tribunale di Palermo (Pres. Fabio Civiletti, rel. P. Marino), ha accolto il reclamo di un’insegnante di scuola primaria  che lamentava il mancato riconoscimento della precedenza nelle operazioni di mobilità.

Precedenza riconosciutale sia dalla l. 104/1992 sia dal Testo Unico “Scuola” (art. 601, in ragione dell’essere figlia referente unica del genitore disabile in condizioni di gravità), dichiarando nullo l’art.13 comma 4 del CCNI per la mobilità 2016/17 laddove ha escluso il diritto di precedenza nei trasferimenti interprovinciali.

La docente era assistita dagli avvocati Marco Lo Giudice e Luigi Serino.

Ad avviso del Tribunale di Palermo la suddetta clausola «nel limitare la preferenza accordata al docente figlio referente unico che assiste il genitore affetto da handicap in situazione di gravità alla sola mobilità interprovinciale, accordandola invece in sede di mobilità al di fuori dell’ambito provinciale solo ai genitori di figli disabili, viola la norma imperativa del citato art. 33 l. 104/1992 e succ. mod., come interpretato dalla Suprema Corte di Cassazione, anche alla stregua della normativa sovranazionale e comunitaria».

Accogliendo la domanda avanzata dalla reclamante il Collegio ha ordinato al MIUR di assegnare la docente in uno degli ambiti della Provincia di Palermo nell’ordine indicato con la domanda di mobilità.

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