Mobilità 2018/19: calcola la tua anzianità di servizio, 6 punti per ogni anno pre ruolo, anno in corso non vale

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La novità introdotta dal CCNI dello scorso anno relativa alla valutazione del servizio preruolo è confermata anche per l’anno scolastico 2018/19: al pari degli anni di servizio di ruolo anche quello pre ruolo è valutato punti 6 (e non 3) per ogni anno effettivamente prestato.

Tale punteggio è raddoppiato (12 punti) se si sono svolti anni di pre ruolo su posti di sostegno con il possesso del titolo di specializzazione e nella domanda di mobilità si richiedono solo o anche tali posti.

Per tali servizi svolti sul sostegno ci sarà però un’apposita casella nel modello di domanda, diversa (e quindi aggiuntiva) rispetto a quella relativa al servizio di pre ruolo svolto su posto normale.

Mentre si dovranno conteggiare due volte gli anni di servizio effettivamente prestati in istituti situati su piccole isole o in paesi in via di sviluppo.

In via generale si valutano i servizi non di ruolo che sono riconosciuti ai fini della ricostruzione della carriera ai sensi del D.L.vo n. 370 del 19/6/970 (convertito nella legge 576 del 26/7/970, nei limiti previsti dagli artt. 485, 487 e 490 del D.L.vo 297/94).

Inoltre:

  • II servizio pre-ruolo nelle Scuole secondarie è valutato se prestato in scuole statali e pareggiate o in scuole annesse ad Educandati femminili statali.
  • Il servizio pre-ruolo nelle scuole elementari è valutabile se prestato nelle scuole statali o parificate o in scuole annesse ad Educandati femminili statali. È valutabile anche il servizio prestato nelle scuole popolari, sussidiarie o sussidiate.

N.B. Nella domanda di trasferimento l’anno in corso non si valuta.

Quindi non può essere valutato l’anno di servizio come anno in ruolo e neanche per il punteggio di  continuità didattica nella scuola di titolarità.

Può essere valutato l’anno in corso solo per il calcolo del quinquennio per i docenti di sostegno nel vincolo quinquennale

QUALI ANNI SONO CONSIDERATI VALIDI?

Per gli anni scolastici anteriori al 1945/46

  • l’insegnante deve aver prestato 7 mesi di servizio compreso il tempo occorso per lo svolgimento degli esami (1 mese per la sessione estiva e 1 mese per l’autunnale).

Per gli anni scolastici dal 1945/46 al 1954/55

  • l’insegnante deve aver percepito la retribuzione anche durante le vacanze estive.

Per gli anni scolastici dal 1955/56 al 1973/74

  • all’insegnante deve essere stata attribuita la qualifica.

Per gli anni scolastici successivi al 1974 fino ad oggi

  • Per gli anni scolastici dal 1974/75 a oggi l’insegnante deve aver prestato servizio per almeno 180 giorni o ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale o, in quanto riconoscibile, per la scuola dell’infanzia, fino al termine delle attività educative.

QUALI SERVIZI SONO CONSIDERATI VALIDI?

Servizio su posto di sostegno

  • Il servizio su posti di sostegno o su posti speciali prestati anche senza il possesso del titolo di specializzazione (se prestato in possesso del titolo di specializzazione tale servizio andrà inserito anche nell’apposita casella qualora si richiedano anche o solo posti di sostegno).

Insegnamento della religione cattolica

  • Il servizio di ruolo e non di ruolo prestato nell’insegnamento della religione cattolica.

Incarico ex art. 36 del CCNL 2007

  • Il servizio prestato in qualità di incaricato ex art. 36 del CCNL 2006/2009.

Paesi appartenenti all’Unione Europea e servizio all’estero

  • I servizi di insegnamento prestati nelle scuole statali di ogni ordine e grado, dei Paesi appartenenti all’Unione Europea, che sono equiparati ai corrispondenti servizi prestati nelle suole italiane, anche se prestati prima dell’ingresso dello Stato nell’Unione Europea. Ai fini della valutazione tali servizi devono essere debitamente certificati dall’Autorità diplomatica italiana nello Stato estero;

  • Servizio di insegnamento (o in qualità di lettore) non di ruolo prestato negli istituti italiani di cultura e nelle istituzioni scolastiche all’estero, svolto con specifico incarico del Ministero degli Affari Esteri.

Servizio militare

  • Il servizio militare o il sostitutivo servizio civile, nei limiti previsti dagli artt. 485, 487 e 490 del D.L.vo n. 297/94 ai fini della valutabilità per la carriera. In questo caso il servizio militare di leva, o il sostitutivo servizio civile, può essere valutato solo se prestato in costanza di rapporto di impiego come docente a tempo determinato nella scuola statale.

  • Servizio militare di leva o per richiamo o per il servizio civile sostitutivo o per l’opera di assistenza tecnica prestata nei paesi in via di sviluppo, se in costanza di rapporto d’impiego non di ruolo presso scuole statali, pareggiate o elementare parificata prestati con il possesso del titolo di studio.

Professore incaricato o assistente incaricato e contrattista all’università

  • Il servizio prestato come professore incaricato o assistente incaricato o straordinario (e come ricercatori anche riconfermati per effetto della loro equiparazione per effetto della legge 341/90 alla figura dell’assistente universitario) nelle università a decorrere dal 1/7/975;

  • Servizio prestato come contrattista all’università ai docenti che avevano in corso un servizio non di ruolo presso scuole statali.

Altri servizi

  • Servizi prestati nelle scuole popolari di tipo A, B e C plurimi, nei corsi di orientamento musicale, nei corsi CRACIS istituiti dai Provveditori agli studi direttamente o su proposta di Enti od Associazioni con finanziamento statale o a carico degli organizzatori; nei centri di lettura mobili e pedagogici e nei corsi di perfezionamento culturale per materie nelle scuole secondarie. È necessario aver prestato servizio per almeno 5 mesi o per l’intera del corso ed abbia riportato la qualifica;

  • Servizi prestati nelle libere attività complementari (LAC) e nello studio sussidiario e di doposcuola di scuola media.

QUALI ASSENZE NON FANNO VENIRE MENO LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO?

  • I periodi di congedo retribuiti e non retribuiti disciplinati dal Decreto Legislativo 26.3.2001 n. 151 (Capo III – Congedo di maternità, Capo IV – Congedo di paternità, Capo V – Congedo parentale, Capo VII – Congedi per la malattia del figlio) che sono computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.
  • La fruizione del congedo biennale per l’assistenza a familiari con grave disabilità di cui agli artt. 32, 33 e 34 comma 5 del D.L.vo n. 151/2001.
  • Tutte le altre assenze o permessi interamente o parzialmente retribuite (es. malattia pagata al 50%).

QUALI ASSENZE INTERROMPONO L’ANZIANITA DI SERVIZIO?

  • In generale tutte le assenze non retribuite anche se ricadenti in un periodo coperto da contratto (es. permessi non retribuiti per motivi personali o familiari o aspettative varie, salvo diversamente previsto).

QUALI SERVIZI NON SONO RICONOSCIUTI?

  • Il doposcuola nelle scuole elementari in quanto gestiti dai Patronati Scolastici le cui funzioni erano di preminenza di ordine assistenziale e ricreativo e solo in minima parte didattico;
  • Il servizio prestato nelle scuole paritarie in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera. È fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato:
  • fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie
  • nelle scuole paritarie dell’infanzia comunali
  • nelle scuole secondarie pareggiate (art. 360 del T.U.).

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