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Passaggio di ruolo docenti: su quanti posti, come si conteggiano

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La mobilità professionale viene disposta sull’aliquota del 10% calcolato sui posti rimasti disponibili dopo i trasferimenti provinciali. L’aliquota comprende sia passaggi di ruolo che passaggi di cattedra

Un lettore ci scrive:

Ho presentato domanda di passaggio dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria, ogni quanti trasferimenti scatta un passaggio?”

La mobilità per il prossimo anno scolastico comprende tre distinte fasi, come esplicitato nell’art.6 comma 2 del CCNI, come di seguito indicato:

Le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in tre distinte fasi:

I fase: Trasferimenti all’interno del comune

II fase: Trasferimenti tra comuni della stessa provincia

III fase: mobilità territoriale interprovinciale e  mobilità professionale

Passaggi di ruolo: sono in III fase

Il passaggio di ruolo, movimento che interessa il nostro lettore, viene disposto, quindi, in III fase, al termine dei trasferimenti provinciali della I e della II fase

Rientrano nella III fase, infatti,  i trasferimenti interprovinciali e tutta la mobilità professionale, quindi sia i passaggi di cattedra che i passaggi di ruolo, sia provinciali che interprovinciali.

L’ordine con il quale vengono disposti i movimenti è indicato nella sequenza operativa, inserita nell’Allegato 1 del CCNI sulla mobilità.

Quale aliquota

Alla mobilità professionale è riservata, per il prossimo anno scolastico, una precisa aliquota calcolata sui posti rimasti disponibili dopo i trasferimenti provinciali. Dei posti residui il 50 % è destinato alle immissioni in ruolo, il 40% ai trasferimenti interprovinciali e il 10% alla mobilità professionale sia provinciale che interprovinciale

Non esiste, quindi, un’aliquota specifica riservata ai passaggi di ruolo e un’altra riservata ai passaggi di cattedra, ma la percentuale del 10% comprende ambedue i movimenti che saranno disposti rispettando la succitata sequenza operativa.

Tabella esplicativa

Nel CCNI sulla mobilità, al fine del computo dei posti riservati ai diversi movimenti  sono state allegate, nell’art.8, tre tabelle esplicative, una per ogni anno scolastico del triennio di validità del contratto (2019/20 – 2020/21 – 2021/22), nelle quale vengono considerati diversi casi relativamente al numero di posti rimasti disponibili dopo i trasferimenti provinciali

Per il prossimo anno scolastico , come indicato nella tabella specifica per il 2019/20, per avere la disponibilità di un posto da utilizzare nella mobilità professionale è necessario che vi siano almeno 5 posti rimasti disponibili dopo i trasferimenti provinciali. Di questi 5 posti, 2 sono riservati alle immissioni in ruolo, 2 ai trasferimenti interprovincili e 1 alla mobilità professionale

Per avere la disponibilità di due posti, invece, le disponibilità residue dopo i trasferimenti provinciali devono essere almeno 15. Di questi 15 posti, 7 sono riservati alle immissioni in ruolo, 6 ai trasferimenti interprovincili e 2 alla mobilità professionale

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