Mobilità: precedenza al docente che assiste genitore disabile grave

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Ennesimo pronunciamento del Tribunale del Lavoro che dichiara la nullità delle norme del contratto collettivo per contrarietà alla legge.

Il Tribunale di Alessandria, Dott.ssa Valeria Ardoino, con la sentenza n. 201 del 2018 ha accolto il ricorso di una docente siciliana – assistita dagli avvocati Marco Lo Giudice e Luigi Serino – e dichiarato il suo diritto di precedenza ex art. 33, commi 5 e 7, della legge 104/1992 nelle operazioni di trasferimento definitivo della Scuola primaria per posto comune o di lingua inglese per l’a.s. 2017/2018, secondo l’ordine di preferenza indicato nella istanza ritualmente presentata.

Ad avviso della pronuncia: «La deroga alla L. 104/1992 ad opera dei CCNI mobilità 2016/2017 e 2017/2018 non è legittima. Si ritiene infatti che le clausole dei citati CCNI, nel limitare la preferenza accordata al docente figlio e referente unico che assista con continuità il genitore in stato di handicap grave alla sola mobilità annuale, escludendola invece nella mobilità definitiva, e, parimenti, nel limitare il diritto di scelta prioritaria del dipendente nella suddetta situazione alla sola mobilità provinciale, accordandolo invece, in sede di mobilità extra-provinciale, solo ai genitori di figli disabili, violino la norma imperativa del citato art. 33 l. 104/1992 e succ. mod., come interpretato dalla Suprema Corte di Cassazione, anche alla stregua della normativa sovranazionale e comunitaria. Ed invero, la norma di cui all’art. 33 cit. “deve essere interpretata in termini costituzionalmente orientati – alla luce dell’art. 3, secondo comma, Cost., dell’art. 26 della Carta di Nizza e della Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006 sui diritti dei disabili, ratificata con legge n. 18 del 2009 – in funzione della tutela della persona disabile” (Cass. n. 25379/2016): il diritto del disabile all’assistenza – tutelato tramite l’assegnazione del familiare che gli presta assistenza nel posto di lavoro sito nel luogo il più vicino possibile al domicilio dell’assistito – è un diritto assoluto, tanto da determinare un’interpretazione restrittiva dell’inciso “ove possibile” di cui all’art. 33 cit., tale cioè da comprendere solo i casi di effettiva e motivata sussistenza di superiori esigenze pubblicistiche, non invece da includere in detta accezione l’astratto e generico contemperamento di esigenze di diversa natura di altri lavoratori, che pure aspirino all’assegnazione di quel posto, non usufruendo della preferenza ex art. 33 cit.»

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