Mobilità personale rientrante dall’estero: domande cartacee e diritto precedenza

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La domanda di rientro in Italia del personale, che presta servizio all’estero, va inviata agli UUSSRR e una copia della stessa va consegnata anche  alle Ambasciate e agli Uffici Scolastici di riferimento. Ambasciate e Uffici Scolastici, a loro volta, dovranno inviare le domande ricevute, entro la settimana successiva, all’Ufficio V della Direzione Generale del Sistema Paese del MAECI.

E’ questo il messaggio inviato dal Maeci, come riferisce la Flc Cgil.

Mobilità: diritto di precedenza

Il summenzionato personale usufruisce del diritto alla precedenza ai sensi dell’articolo 7 (personale docente) e dell’articolo 38 (personale ATA) del CCNI relativo alla Mobilità 2019/2022.

Così detta l’articolo 7/1:

“le operazioni di mobilità del personale docente sono precedute dalle assegnazioni di sede definitiva disposte nei confronti di quelle categorie di personale che cessano dal collocamento fuori ruolo e che vengono restituite al proprio ruolo e alla titolarità di provenienza. Tale personale docente è assegnato, a domanda, ad una scuola disponibile tra quelle richieste in una provincia di sua scelta, per la stessa classe di concorso e Io stesso ruolo di appartenenza all’atto del collocamento fuori ruolo oppure per una classe di concorso di cui possieda l’abilitazione nello stesso limite di cui al comma 6 del successivo articolo 8”. 

Così detta l’articolo 38/1:

“le operazioni di mobilità del personale ATA sono precedute dalle assegnazioni di sede definitiva disposte nei confronti di quelle categorie di personale che cessano dal collocamento fuori ruolo e che vengono restituiti al ruolo di provenienza. Il personale ATA, in servizio presso le istituzioni ed istituzioni scolastiche italiane all’estero, che ha perso la propria sede di titolarità è assegnato, a domanda, ad una scuola disponibile tra quelle richieste in una provincia di sua scelta, per lo stesso ruolo di appartenenza all’atto del collocamento fuori ruolo.”

Mobilità: domanda personale che rientra dall’estero

La domanda va presentata in modalità cartacea, entro il quindicesimo giorno precedente il termine ultimo di comunicazione delle domande al SIDI.

Così leggiamo nell’OM:

Il personale il cui rientro e restituzione al ruolo di provenienza viene disciplinato dal C.C.N.I., è tenuto a presentare domanda cartacea all’Ufficio scolastico regionale – Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia scelta per ilrientro, entro il quindicesimo giorno precedente il termine ultimo per la comunicazione delle domande al SIDI per il proprio ruolo, ai fini dell’assegnazione della scuola di titolarità prima delle operazioni di mobilità. 
Nell’impossibilità di ottenere le sedi richieste, per mancanza di disponibilità, gli interessati sono riammessi nei termini e possono presentare domanda di mobilità al predetto ufficio, il quale la acquisisce al sistema informativo per l’assegnazione della titolarità definitiva nel corso delle operazioni di movimento.

 

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