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Mobilità per docente titolare sul sostegno: se ottiene trasferimento su materia potrà nel futuro “rientrare” sul sostegno tramite mobilità

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Il docente trasferito da sostegno a materia potrà rientrare nel futuro sul sostegno se partecipa di nuovo alla mobilità su questa tipologia di posto. In questo caso inizierà un nuovo vincolo quinquennale

Una lettrice ci scrive:

Sono insegnante in ruolo dal 2015 specializzata su sostegno. Per il prossimo a.s. 2020/2021 posso chiedere il passaggio in ruolo da sostegno a curricolare senza cambiare istituto scolastico e preferibilmente rimanere sulla mia classe? Se tra qualche anno volessi ripropormi come insegnante di sostegno, potrei ancora farlo o perderei il diritto?

Il docente titolare sul sostegno che ha superato il vincolo di permanenza quinquennale su questa tipologia di posto potrà chiedere trasferimento su materia anche nella stessa scuola in cui è titolare come insegnante di sostegno.

Potrà nel futuro chiedere di nuovo trasferimento sul sostegno senza alcun impedimento,  in quanto non è previsto alcun limite al numero di volte che tale movimento si può richiedere

Il docente che rientra sul sostegno deve rispettare un nuovo vincolo quinquennale

Se il docente, dopo aver ottenuto il trasferimento da sostegno a materia, decide di rientrare sul sostegno con un successivo trasferimento, dovrà rispettare un nuovo vincolo quinquennale nella scuola di titolarità.

Il fatto di aver già superato nel passato un vincolo quinquennale non lo esonera, infatti, dai nuovi vincoli che sarà tenuto a rispettare tutte le volte che otterrà il movimento richiesto da materia a sostegno.

Il nuovo vincolo decorrerà dall’anno scolastico in cui otterrà il movimento sul sostegno come diversa tipologia di posto rispetto al posto di titolarità

Si può chiedere trasferimento da sostegno a materia nella scuola di titolarità

Il docente titolare sul sostegno che intende chiedere trasferimento su materia potrà farlo dopo aver superato il vincolo quinquennale, inserendo tra le preferenze anche la scuola di titolarità o, volendo, potrà chiedere soltanto tale scuola se è l’unica di suo interesse.

Ottenendo trasferimento nella scuola di titolarità avrà una nuova titolarità, da sostegno a materia, e risulterà, comunque, un docente neo-arrivato nella scuola e come tale sarà inserito in coda nella graduatoria interna di istituto e perderà tutto il punteggio di continuità maturato nella scuola come insegnante titolare sul sostegno

Conclusioni

La nostra lettrice supera quest’anno il quinquennio, per la cui valutazione si considera anche l’anno in corso, e potrà, quindi, chiedere trasferimento su materia nella scuola di titolarità.

Non potrà, però, avere la garanzia di ottenere l’assegnazione della stessa classe in cui presta servizio come insegnante di sostegno. L’assegnazione delle classi è, infatti, competenza del Dirigente Scolastico che dovrà comunque rispettare i criteri stabiliti con la RSU.

Niente vieta alla docente di rientrare sul sostegno, ma questo potrà farlo dopo aver superato il triennio di permanenza nella scuola in cui è stata trasferita su materia, richiesta nella domanda con preferenza analitica, come stabilito nell’art.2 comma 2 del CCNI sulla mobilità

Per rientrare sul sostegno dovrà, chiaramente, presentare una nuova domanda di trasferimento

 

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