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Docente immesso in ruolo da settembre 2020 non potrà chiedere né trasferimento né passaggio di ruolo prima di 5 anni

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Il docente immesso in ruolo con decorrenza giuridica 1 settembre 2020 non potrà partecipare alla mobilità per un quinquennio. Non potrà chiedere nessuna tipologia di mobilità per 5 anni

Un lettore ci scrive:

Sono un docente che sta per effettuare la scelta della scuola per l’anno di prova. Se scegliessi una scuola media, l’anno successivo l’eventuale richiesta di passaggio di ruolo ad una scuola superiore sarebbe possibile?”

I docenti immessi in ruolo per il prossimo anno scolastico 2020/21 non potranno partecipare alla mobilità per un quinquennio, risultando vincolati alla permanenza per cinque anni nella scuola di titolarità

Blocco quinquennale, valido per tutti i movimenti

Il blocco quinquennale  impedisce ai docenti immessi in ruolo per il 2020/21, quindi con decorrenza giuridica 1° settembre2020, di chiedere per cinque anni qualsiasi tipo di movimento.

Non potranno partecipare, pertanto, alla mobilità territoriale (trasferimento), alla mobilità professionale (passaggio di cattedra e passaggio di ruolo) e neanche alla mobilità annuale (utilizzazione e assegnazione provvisoria).

Riferimenti normativi

Il riferimento normativo è il D.L. n.126/2019, convertito nella  Legge n.159/2019, con le modifiche apportate e inserite in allegato alla legge stessa.

Nel comma 17-octies dell’art.1, che sostituisce il comma 3 dell’articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di  istruzione,  relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo  16 aprile 1994, n. 297, stabilisce quanto segue:

A decorrere dalle  immissioni  in  ruolo  disposte  per l’anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono  chiedere  il  trasferimento, l’assegnazione provvisoria o  l’utilizzazione  in  altra  istituzione scolastica  ovvero  ricoprire  incarichi  di  insegnamento  a   tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo  cinque anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica  di titolarità, fatte salve le  situazioni  sopravvenute  di  esubero  o soprannumero. La disposizione del presente comma non  si  applica  al personale di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi  previste  siano  intervenute successivamente  alla  data  di  iscrizione   ai   rispettivi   bandi concorsuali ovvero all’inserimento periodico nelle graduatorie di cui all’articolo 401 del presente testo unico

Conclusioni

Il nostro lettore, quindi, come neo-immesso in ruolo con decorrenza 1°settembre 2020, è tenuto a rispettare l’obbligo di permanenza quinquennale nella scuola di titolarità, a decorrere dall’anno scolastico 2020-2021.

In ogni caso, anche se non avesse il vincolo quinquennale nella scuola di titolarità, non potrebbe chiedere comunque il passaggio di ruolo per l’anno scolastico successivo in quanto non avrebbe ancora superato l’anno di prova e uno dei requisiti indispensabili per partecipare al passaggio di ruolo è quello di aver superato il periodo di prova e formazione nel ruolo di appartenenza

 

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