Mobilità: non si possono accantonare posti per idonei di concorso

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Il Tribunale di Catania ha accolto il ricorso di una docente di scuola primaria che, avendo partecipato alla fase B 1 della mobilità straordinaria 2016/2017, era stata ingiustamente assegnata nell’ambito territoriale di Catania.

La sentenza è riportata dal sito www.dirittoscolastico.it

Il tribunale ha stabilito che la docente ha diritto ad essere assegnata su una scuola dell’Ambito Sicilia 0016, ricomprendente il territorio che va da Tusa a Patti.

Il Tribunale di Catania ha condannato sia l’assegnazione di docenti con minore punteggio rispetto a quello della ricorrente e comunque, a parità di punteggio, con minore anzianità anagrafica su posto richiesto nell’Ambito Sicilia 0016, sia l’illegittimo accantonamento di posti in favore degli idonei del concorso del 2012.

La sentenza recita: “Dalla lettura del testo legislativo può dunque evincersi che unica priorità in effetti accordata dal legislatore in sede di mobilità riguarda gli assunti entro l’anno scolastico 2014/2015 e trova ragione nell’essere stati tali soggetti assunti nei ruoli dell’amministrazione scolastica con il vecchio sistema di reclutamento e nell’avere gli stessi maggiore anzianità di ruolo”

Deve dunque considerarsi illegittimo l’accantonamento di posti disposto in favore degli idonei al concorso 2012, che erano, appunto, coloro che, sebbene in possesso di punteggi piuttosto bassi, sono riusciti ad ottenere l’assegnazione in ambiti più favorevoli, scavalcando gli assunti dalle GAE con punteggi elevati e numerosi anni di servizio alle spalle.

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