Mobilità Liceo Musicale: penalizzati docenti di ruolo fuori sede. Lettera

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inviata da Prof.Lidia Bitetti  e prof. Rossella Di Gregorio – E’ urgente e necessario mettere in luce una palese disparità di trattamento presente nel testo del CCNI concernente la mobilità del personale docente, per il triennio 2019 – 2022.

Nello specifico, l’art. 5 del CCNI (mobilità territoriale e professionale del personale docente sugli insegnamenti specifici dei licei musicali) per l’anno 2019/2020 ha carattere transitorio, e prevede disposizioni che scandiscono le operazioni di mobilità territoriale e professionale secondo un ordine differente da quello disposto per le altre classi di concorso.

Per tutto il personale docente della scuola, infatti, le operazioni si svolgono in 3 fasi:

  • mobilità territoriale comunale
  • mobilità territoriale provinciale
  • mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale (passaggi di ruolo e di cattedra)

Le mobilità professionale si svolge nella III fase (Art.6 comma 2), insieme a quella territoriale interprovinciale, con diverse aliquote : 10% alla mobilità professionale, e 40% per la mobilità interprovinciale ( art.8 comma 6).

L’art.5 predispone invece, solo e soltanto nel liceo musicale, la priorità assoluta nella assegnazione delle cattedre disponibili ai docenti (di ruolo alle medie) utilizzati, che richiedono la stabilizzazione sul liceo di servizio; questi movimenti, destinati ai docenti con almeno un anno di servizio, precedono la mobilità territoriale provinciale, che avviene in un secondo momento, se ci sono sedi disponibili residue.

Questa disposizione transitoria è giustificata, secondo quanto dichiarato dai sindacati che hanno sottoscritto il contratto, dalla volontà di favorire la continuità didattica nei licei musicali.

Dopo la mobilità territoriale provinciale, tuttavia, eventuali sedi sono rese disponibili per docenti che richiedano il passaggio di ruolo in sede diversa da quella di servizio (sia utilizzati che non abbiano ottenuto la conferma nel liceo di servizio, che docenti senza servizio specifico).

Tali categorie di docenti, a differenza di ciò che è previsto per tutte le altre classi di concorso, hanno la precedenza sui docenti di ruolo che richiedono trasferimento da altra provincia, poiché le operazioni di di mobilità interprovinciale avvengono in una fase successiva (Art.5 comma 10).

Una evidente disparità di trattamento che non è giustificata dalla volontà di creare continuità, ma che addirittura ottiene l’effetto opposto e che lede i diritti dei docenti titolari di cattedra e con servizio specifico che si ritrovano, ingiustamente all’ultimo posto tra gli aventi diritto.

Oltre ad avere scarse possibilità di ritornare in sede, dovute alle motivazioni descritte, il docente che richiede trasferimento (sia provinciale che interprovinciale) in un liceo musicale può richiedere solo una provincia, a differenza dei colleghi che insegnano altre discipline, i quali possono richiedere trasferimento su ben 15 province.

A causa del numero esiguo di licei musicali sul territorio nazionale, i docenti di ruolo al liceo che aspirano al trasferimento interprovinciale, per tornare a casa potranno solo ripiegare sul passaggio di ruolo o di cattedra (se sono in possesso di altre abilitazioni) o rimanere lontani dai propri cari per sempre, a causa di questo CCNI che lede un diritto riconosciuto a tutte le altre categorie di docenti, per favorire un docente senza servizio specifico, che non ha vinto alcun concorso sulla specifica disciplina di insegnamento.

Un paradosso in totale contraddizione con il buon senso e con la meritocrazia, un valore che troppo spesso i governi del nostro Paese dimenticano.

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