Mobilità licei musicali 2017/18, chiarimenti Miur requisiti passaggio ruolo/cattedra

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I sindacati hanno chiesto al Miur di chiarire quali sono gli unici requisiti necessari per richiedere il passaggio nei licei musicali, ossia negli insegnamenti specifici di tali scuole.

Il Miur ha risposto alla richiesta delle OO.SS., inviando un’apposita mail agli Uffici Scolastici Regionali, in cui ha chiarito che i requisiti per il summenzionato passaggio sono il fatto di essere di ruolo, abilitati nelle ex classi di concorso A31, A32 e A77, oltre ai requisiti di servizi previsti dal CCNI concernente la mobilità 2017/18.

Questo il testo della mail:

Si coglie l’occasione, anche su sollecitazione formale delle OO.SS., per richiamare l’attenzione sulle norme generali della mobilità professionale previste dal CCNI dell’11 aprile e valide quindi anche per la mobilità professionale dei licei musicali: il comma 3 dell’art 4, alla nota 2 precisa infatti che: “Le abilitazioni per classi di concorso di cui al previgente ordinamento confluite nelle classi di concorso previste dal DPR 19/16 e successive integrazioni e modifiche hanno comunque valore ai fini dei passaggi“ ; pertanto i docenti di ruolo abilitati nelle ex classi di concorso A31, A32 e A77, purché in possesso dei requisiti di servizio previsti dai commi 9 e 10 del medesimo articolo, hanno diritto alla mobilità professionale e non sono necessari altri titoli di accesso“.

Ricordiamo che l’articolo 4, prevede ai commi 9 e 10 quanto segue:

9. “Sui posti degli insegnamenti specifici dei licei musicali disponibili per la mobilità professionale sia di cattedra che di ruolo di cui al successivo art 8 comma 12, la mobilità professionale avviene secondo le seguenti priorità:

a. il personale che ha insegnato per almeno dieci anni continuativi (3) nella specifica disciplina nei soli istituti dove erano già attivate le sperimentazioni di ordinamento di liceo musicale (4) ha la precedenza su tutti gli aspiranti ai fini del passaggio nella sola sede di attuale servizio. In questo caso valgono, ai fini della graduazione di detto personale, i titoli previsti dalle tabelle di cui all’allegato 2 – mobilità professionale,

b. successivamente ha diritto alla precedenza, ai fini del passaggio nella sola sede di attuale servizio, il personale che ha insegnato, nella specifica disciplina e nella medesima sede dei licei musicali istituti a partire dall’ a.s. 2010/11(4), graduato in base al numero degli anni di effettivo servizio e, in caso di uguale numero di anni, secondo le tabelle di cui all’allegato 2 – mobilità professionale. 
[…]
10.  il restante personale aspirante al passaggio di cattedra o di ruolo viene successivamente graduato ai fini del passaggio sulla base degli anni di effettivo servizio nei licei musicali (3) e, in caso di concorrenza, in base ai titoli previsti dalle tabelle di cui all’allegato 2. Può essere richiesto il passaggio verso i posti di un solo liceo musicale, anche di diversa provincia.”

In sintesi, i requisiti per chiedere il passaggio di cattedra o ruolo negli insegnamenti dei licei musicali sono:

  • essere di ruolo, abilitati nelle ex classi di concorso A31, A32, A77;
  • aver insegnato per almeno dieci anni continuativi nella specifica disciplina negli istituti in cui erano attivate le sperimentazioni di ordinamento di liceo musicale;
  • aver insegnato nella specifica disciplina e nella medesima sede dei licei musicali istituti a partire dall’ a.s. 2010/11;
  • aver insegnato nei licei musicali.
  • Segnaliamo inoltre Mobilità professionale nei Licei Musicale: controllo su diploma istruzione secondaria superiore

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