Mobilità, l’algoritmo (e non solo) è anticostituzionale. Che cosa dicono le sentenze

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Analisi dell’Avv. Vissani sull’algoritmo della mobilità 2016 di commento alle sentenze sui trasferimenti dei docenti.

E’ quanto si legge in sentenze e ordinanze da parte dei giudici del Lavoro a cui si sono rivolti alcuni docenti. Le maggiori penalizzazioni sono state nei confronti dei docenti del Sud. Ben presto, infatti, si ammise che qualcosa non aveva funzionato a livello di algoritmo.

L’ultima pronuncia in merito in fatto di mobilità sulla base dell’algoritmo risale al 23 febbraio del 2018 ed è stata emessa dal Tribunale di Bergamo. La sentenza n. 106, facendo riferimento all’articolo 8 CCNL 2017/2017, ha spiegato che se il contingente del 25% dei posti riservati alla mobilità professionale non viene totalmente utilizzato, il residuo non può essere messo a disposizione delle fasi successive, ma deve rimanere a disposizione della fase stessa. Il caso in questione riguardava la fase B

Il sistema dell’algoritmo avrebbe invece creato delle situazioni non eque, lasciando indietro docenti con punteggio più alto o titoli maggiori nelle procedure di mobilità. In pratica, stando alla sentenza, i docenti di una stessa fase devono essere tutti tutelati in egual modo anche quando scattano i meccanismi della mobilità.

Secondo alcune interpretazioni giudiziali, l’algoritmo avrebbe infranto il principio costituzionale dettato all’articolo 97 “del buon andamento e dell’imparzialità della Pubblica Amministrazione”. Altre sentenze hanno rilevato e sentenziato su altre procedure errate nella mobilità, richiamando ancora una volta la violazione dell’articolo 97 della Costituzione.

I casi di Foggia e Bergamo

Le sentenze sono commentate su www.dirittoscolastico.it

Il Giudice del Lavoro di Foggia, con l’ordinanza n. 56079 del 14 dicembre 2016, ha dato ragione all’insegnante, in quanto: “È evidente, sulla base della prospettazione attorea e della documentazione prodotta, la illegittimità dell’operato dell’amministrazione scolastica, laddove ha assegnato le sedi vacanti e disponibili comprese nell’ambito territoriale Puglia 0018, a docente con punteggio inferiore. Tale modus operandi, si pone in netto contrasto con le regole che presiedono la formazione delle graduatorie nelle procedure concorsuali, in conformità ai principi di buon andamento e imparzialità della P.A., sanciti dall’art. 97 Cost.”.

Ancora il Tribunale di Bergamo con la sentenza n. 723/2017 del 05.10.2017, ha sancito che il comportamento del MIUR non è conforme alla disciplina della mobilità, strutturata per fasi successive (di talché la disponibilità di posti per una fase successiva è condizionata al preventivo completamento delle operazioni di mobilità della fase precedente, con soddisfazione degli aventi diritto nei limiti dei posti disponibili”). E, per l’effetto, ha “accertato il diritto della ricorrente alla mobilità per l’a.s. 2016/17 verso l’ambito provinciale di Agrigento, con ordine di adozione degli atti consequenziali”.

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