Mobilità interprovinciale e professionale, come sono divisi i posti disponibili. Aliquote

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Anche per il prossimo annoi scolastico, per la mobilità territoriale interprovinciale e per la mobilità professionale, movimenti che rientrano nella III fase, sono previste specifiche aliquote, calcolate sul residuo delle disponibilità dopo i trasferimenti provinciali.

Il nuovo CCNI, firmato da sindacati e MIUR in data 31 dicembre 2018, avrà validità triennale e le aliquote per trasferimenti interprovinciali e mobilità professionale sia provinciale che interprovinciale vengono stabilite nel dettaglio non solo per il prossimo anno scolastico 2019/20, ma anche per gli altri due anni scolastici che rientrano nel triennio di validità del contratto, cioè per il 2020/21 e 2021/22

Aliquote per le immissioni in ruolo

Per le immissioni in ruolo autorizzate per ciascun anno scolastico del triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, come esplicitato nell’art.8 comma5 del CCNI, viene accantonato il 50% delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali.

Aliquote per i trasferimenti interprovinciali

Dopo aver accantonato il 50% dei posti rimasti disponibili dopo i trasferimenti provinciali da destinare alle immissioni in ruolo, del 50% residuo viene riservata una precisa percentuale alla mobilità territoriale interprovinciale così distinta nei diversi anni scolastici del triennio di validità del CCNI:

  • a.s. 2019/20 40%
  • a.s. 2020/21 30%
  • a.s. 2021/22 25%

Solo per le classi di concorso risultanti in esubero nazionale, come esplicitato nell’art.8 comma 10, nell’a.s. di riferimento (2019/20, 2020/21 oppure 2021/22), finché permanga la situazione di esubero suddetta, la mobilità territoriale si effettua sul 100% delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali.

Aliquote per mobilità professionale

Per la mobilità professionale saranno riservate, per ogni anno scolastico del triennio di validità del CCNI, le seguenti percentuali, calcolate sempre sul 50% residuo dopo i trasferimenti provinciali, una volta accantonato il 50% per le immissioni in ruolo:

  • a.s. 2019/20 10%
  • a.s. 2020/21 20%
  • a.s. 2021/22 25%

Aliquote e accantonamenti

Le aliquote indicate, sia per i trasferimenti interprovinciali che per la mobilità professionale, come stabilito nell’art.8 comma 6 del CCNI, sono applicate fatti salvi gli accantonamenti richiesti e la sistemazione del soprannumero provinciale considerando distintamente le diverse tipologie di posto (comune/sostegno).

Ripartizione posti tra immissioni in ruolo e mobilità di III fase: come avviene?

Ai fini della ripartizione dei posti (50% immissioni in ruolo e 50% mobilità III fase), l’eventuale posto dispari, è assegnato ad anni alterni a favore delle assunzioni in ruolo oppure alle operazioni di mobilità; nel 2019/20 viene assegnato per le operazioni di mobilità.

Il calcolo dei contingenti relativi alla mobilità territoriale interprovinciale e alla mobilità professionale, come riportati nell’art.8 comma 6, viene effettuato arrotondando all’unità successiva, ove possibile, il resto decimale più alto. Qualora il calcolo delle predette aliquote dia luogo ad un numero non intero, questo se pari a 0,5 si approssima all’unità superiore a favore della mobilità territoriale interprovinciale.

A titolo esemplificativo vengono inserite nel contratto, con la nota 1), delle tabelle di calcolo valide rispettivamente per 2019/20, 2020/21 e 2021/22:

Posti residui dopo i movimenti: quale destinazione?

I posti e le cattedre che si dovessero rendere disponibili per effetto dei trasferimenti interprovinciali e dei passaggi di cattedra in uscita e dei passaggi di ruolo vanno ad incrementare le disponibilità per la mobilità in ingresso nel limite delle percentuali stabilite nell’art.8 comma 6 del CCNI, come precedentemente indicate.

Nel caso in cui, terminate le operazioni di mobilità territoriale interprovinciale, l’aliquota dei posti destinati non venga esaurita i posti residui sono destinati alla mobilità professionale, fatta salva la salvaguardia del personale in esubero sulla provincia.

Qualora all’esito delle operazioni relative alla mobilità professionale, nei limiti del contingente residuino ulteriori posti disponibili, gli stessi verranno destinati a mobilità territoriale interprovinciale, fermo restando il rispetto del contingente destinato alla mobilità territoriale e professionale.

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