GaE: insegnanti di sostegno vanno inseriti a pettine e non in coda

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Con due sentenze ottenute dalla Corte d’Appello di L’Aquila (n. 872/2017) e dal Tribunale di Foggia (n. 7196/2017) l’avv. Giuliano Giannini del Foro di Lecce è riuscito a far dichiarare illegittimi gli elenchi del sostegno delle Province di Pescara e Foggia e far rientrare i docenti a pettine nelle rispettive Province di appartenenza.

“L’elenco del sostegno (afferma la Corte d’Appello di L’Aquila) costituisce un elenco derivato dalla graduatoria dei posti ordinari, non sussistendo, nel’ordinamento vigente, una distinta ed autonoma categoria degli insegnanti di sostegno, essendo questi insegnanti nominati a seguito di concorsi ordinari per l’accesso ai ruoli provinciali del personale docente, ed assegnati a posti di sostegno secondo l’ordine della graduatoria redatta tra i candidati muniti del titolo di specializzazione.
Sul piano normativo, dunque, non esiste una differenziazione tra insegnanti in posti di sostegno e insegnanti in cattedre curriculari: il docente di sostegno è un docente titolare della classe di concorso per la quale, una volta dichiarato idoneo, è stato immesso in ruolo, con il corollario che i due posti – di sostegno e di cattedra corrispondente – sono perfettamente fungibili, salvo ovviamente il possesso del titolo di specializzazione.
Se dunque, non esiste una differenziazione né una classe di concorso autonoma, di sostegno, e, ancora, se l’insegnante di sostegno non appartiene ad una categoria distinta da quella dell’insegnante su cattedra curriculare, non è dato comprendere per quale ragione tale insegnante debba essere inserito nell’elenco di sostegno con una posizione diversa rispetto a quello inserito nella graduatoria su cattedra ordinaria, in spregio al criterio del merito.”

In questa prospettiva, è stato sancito il diritto dei docenti ricorrenti ad essere collocati “a pettine” nelle graduatorie del biennio 2015/2017, nella posizione spettante in base al punteggio acquisito nella provincia di appartenenza.

Queste pronunce si aggiungono a quelle di altri Tribunali (Milano, Genova, Napoli, Ferrara, Brindisi, Taranto, Nola, Enna, ecc.) che hanno ormai deliberato come le “code” siano illegittime anche davanti ai principi delineati dalla Corte Costituzionale, che con sentenza n. 41/2011, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della dell’art. 1, comma 4-ter, del decreto legge 25 settembre 2009 n.134. In particolare, con riguardo alla predetta norma censurata di illegittimità costituzionale, si legge in motivazione: «Essa introduce, con effetto temporale rigidamente circoscritto ad un biennio, una disciplina eccentrica, rispetto alla regola dell’inserimento “a pettine” dei docenti nelle graduatorie, vigente non solo nel periodo anteriore, ma persino in quello posteriore all’esaurimento del biennio in questione. Tale ultimo assetto normativo costituisce, dunque, la regola ordinamentale prescelta dal legislatore, anche nella prospettiva di non ostacolare indirettamente la libera circolazione delle persone sul territorio nazionale (art. 120, primo comma, Cost.), rispetto alla quale la norma impugnata ha veste derogatoria. In tale prospettiva, una siffatta deroga, per la quale non emerge alcuna obiettiva ragione giustificatrice valevole per il solo biennio in questione, e per di più imposta con efficacia retroattiva, non può superare il vaglio di costituzionalità che spetta a questa Corte, con riguardo al carattere non irragionevole che le disposizioni primarie debbono rivestire.».

Analogamente, con successiva sentenza n.242 del 2011, la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittima analoga norma della Provincia Autonoma di Trento, statuendo che “Una simile disciplina non può superare il vaglio di ragionevolezza, in quanto la suddetta deroga comporta il totale sacrificio del principio del merito posto a fondamento della procedura di reclutamento dei docenti quale strumento volto a garantire, per quanto possibile, la migliore formazione scolastica (sentenza n. 41 del 2011)”.

Le due pronunce sono importanti anche per aver permesso ai ricorrenti, graduati a pettine con effetto retroattivo, sin dal loro inserimento, di ottenere la nomina in ruolo nella Provincia di appartenenza già nella Fase 0 e nella Fase A del Piano assunzionale straordinario di cui alla L. n. 107/15.

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