Mobilità, il servizio nella scuola paritaria vale perché già valutato nelle graduatorie per le assunzioni. La sentenza

WhatsApp
Telegram

Il punteggio derivante dal servizio svolto nella scuola paritaria, così come valutato nelle Graduatorie dei precari, deve essere considerato anche ai fini della domanda di mobilità.

Così il Giudice del Lavoro di Napoli con Sentenza n. 2993/2018 pubbl. il 24/04/2018 dichiara “la nullità della clausola delle note comuni in calce all’allegato D del CCNL integrativo per il personale docente, educativo ed A.T.A. dell’8.4.2016 che dispone che “il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione della carriera“.

Le motivazioni

La ricorrente ha lamentato dinanzi al Giudice di essere stata assegnata, nell’ambito della mobilità straordinaria 2015/16, ad una provincia da lei non scelta nella domanda. Tale assegnazione sarebbe avvenuta senza la valutazione del punteggio derivante dal servizio prestati preruolo presso un istituto paritario.

Il Giudice afferma “se è vero che non vi sono norme di legge che specificamente regolano la ponderazione dei titoli ai fini della graduatoria per la mobilità, si osserva che il testo unico scolastico 297/94 dispone all’art. 485, 1° comma, che “al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all’estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo”.

Inoltre, l’art. 2 d.l. 255/2001, convertito in legge 333/2001 stabilisce che “i servizi di insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”.

E’ convincimento di questo Giudice – scrive nella sentenza la dott.ssa Laura Liguori – così come di altri Giudici di questo Tribunale le cui motivazioni possono essere qui richiamate, che le fonti riportate tratteggino, codificandolo, un principio di portata generale alla stregua del quale deve essere affermata l’equivalenza del servizio prestato presso le scuole paritarie con quello reso presso le scuole statali.

Mobilità fase conclusiva dell’immissione in ruolo

La mobilità, essendo stata obbligatoria nell’a.s. 2015/16, scrive il Giudice ” è concepita dal legislatore come momento essenziale della complessiva procedura di immissione in ruolo (cfr. art. 1, comma 108, della legge 107/2015. Infatti, solo all’esito della stessa, viene assegnata la sede definitiva di lavoro. Se, dunque, l’immissione in ruolo è avvenuta alla stregua del punteggio calcolato anche in ragione del servizio pre-ruolo svolto presso le scuole paritarie, ex art. 2 D.L. 255/2001, convertito in legge 333/2001, è logico corollario che il medesimo punteggio sia riconosciuto anche nella fase finale della mobilità

42 punti in più e trasferimento nella provincia desiderata

Il Giudice ha così deciso ” dichiara il diritto della ricorrente all’attribuzione del punteggio aggiuntivo di punti 42 (da sommare a quello già riconosciutogli) nella graduatoria per la mobilità territoriale per l’anno scolastico 2016/17, nonché l’illegittimità dell’assegnazione dello stesso presso l’ambito territoriale provincia di **** ed ordina al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di assegnare la medesima presso una delle sedi disponibili, per la classe di concorso posseduta (A046), nell’ambito territoriale indicato nella domanda di mobilità secondo l’ordine di preferenza nella stessa espresso ed in ossequio al punteggio ad ella spettante”

WhatsApp
Telegram

TFA sostegno IX ciclo. Segui un metodo vincente. Non perderti la lezione in sincrono a cura della Dott.ssa Evelina Chiocca sul Pei