Mobilità: per il giudice servizio preruolo su sostegno e servizio nella paritaria valgono per i trasferimenti

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Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha accolto un ricorso cautelare patrocinato dagli Avvocati Giuseppe Cundari e Marco Matano avverso l’ordinanza ministeriale sulla mobilità 2017/18, nella parte in cui non prevedeva la possibilità di valutare il servizio preruolo prestato su sostegno ai fini del completamento del vincolo quinquennale e non consentiva l’attribuzione del punteggio per il servizio nella scuola paritaria.

Nel caso di specie, infatti, la ricorrente, al momento della presentazione della domanda, aveva chiesto il passaggio su posto comune, indicando, a tal fine, il servizio da precaria svolto su sostegno, servizio che, però, il MIUR non riteneva valutabile.

Ebbene, con l’importante pronuncia sopra richiamata, il Giudice del Lavoro di S. Maria C.V. ha ordinato al MIUR di disporre il passaggio della ricorrente su posto comune in virtù del riconoscimento del lungo periodo di preruolo (8 anni) prestato sul sostegno e di riconoscerle, altresì, il punteggio relativo al servizio svolto nelle scuole paritarie.

In particolare, per quanto riguarda il passaggio da posto di sostegno a posto normale, il Tribunale, condividendo integralmente la tesi dei legali, ha affermato che: ” …la facoltà, prevista dall’art. 23, comma 9, del C.C.N.L. mobilità del 11.4.2017 ai docenti di sostegno, di chiedere, già prima del quinquennio, il trasferimento ad altra sede per analogo posto, evidenzia come non sia l’esigenza di garantire la continuità didattica la ratio sottesa alla previsione del vincolo di permanenza quinquennale stabilito per il trasferimento su posto comune. Viceversa, l’esigenza di garantire la continuità didattica potrebbe essere soddisfatta mediante la previsione di un periodo di servizio minimo sul posto di sostegno, prescindendo però dalla distinzione tra servizio di ruolo e rapporti di lavoro a tempo determinato, che di per sé resta del tutto estranea rispetto alla suddetta esigenza. ”

Secondo il Tribunale, pertanto, la mancata considerazione del periodo di precariato su sostegno ai fini del superamento del vincolo quinquennale sarebbe discriminatoria e si porrebbe in evidente contrasto con la disciplina dettata dalla Direttiva Europea 1999/70/CE.
All’esito di tale pronuncia cautelare, l’Amministrazione Scolastica dovrà procedere ad un’immediata riedizione della procedura di mobilità, garantendo alla docente sia il passaggio su posto comune, previa attribuzione di punti 6 per ogni anno di servizio prestato nella scuola paritaria.

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