Mobilità: per il Giudice precedenza vale anche per parenti e affini fino al terzo grado

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Dopo i Successi ottenuti dai Tribunali di Roma, Messina, Ravenna adesso anche il Tribunale di Potenza  da ragione ancora una volta alla tesi dello studio legale dell’avvocato Vincenzo La Cava secondo cui ” il diritto di precedenza ex legge 104/1992 non può essere limitato solo per i trasferimenti provinciali e vale anche per i parenti ed affini sino al terzo grado. 

Si tratta di una docente che ha chiesto il trasferimento dall’ambito di Salerno a quello di Messina e così seguendo i consigli dello studio ( ossia di formulare domanda integrativa in forma anche cartacea, atteso che il sistema non lo consentiva al momento della presentazione della domanda ) è riuscita ad ottenere il diritto alla precedenza nei trasferimenti interprovinciali.

Il Giudice di Potenza ha ritenuto che ” Il contratto collettivo della nazionale della scuola non può subordinare alle esigenze organizzative dell’amministrazione il diritto al trasferimento di sede , stabilito dalla legge 104/1992 del dipendente che assiste un familiare disabile” e che “l’intervento operato dal CCNL ha di fatto introdotto una grave limitazione dei benefici della legge 104/1992 ” disponendo il diritto della ricorrente alla precedenza nelle operazioni di mobilità ex legge 104/1992 rimettendo ai competenti uffici del Miur l’adozione dei consequenziali provvedimenti, condannando l’amministrazione alle spese legali”.

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