Mobilità e vincolo quinquennale per sostegno: come si conteggia, quando ricomincia e quando si ripete

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Gli insegnanti titolari sul sostegno sono tenuti a rimanere su questa tipologia di posto per cinque anni prima di poter chiedere trasferimento o passaggio su posto comune/materia.

Il vincolo quinquennale rappresenta, quindi, un vincolo temporale al quale sono sottoposti gli insegnanti immessi in ruolo sul sostegno o trasferiti da posto comune/materia a sostegno.

Vincolo quinquennale: come si conteggia

Il quinquennio si conteggia a decorrere dall’anno scolastico di immissione in ruolo sul sostegno o dall’anno scolastico in cui il docente ottiene il movimento sul sostegno da posto comune/materia

Per i docenti provenienti dai ruoli delle scuole speciali il servizio prestato nelle predette scuole è considerato utile ai fini del compimento del quinquennio su posto di sostegno, e viceversa.

Tale disposizione, come chiarisce l’art.23 comma 7, è riferita anche al personale titolare su posti ad indirizzo didattico differenziato.

Esiste, quindi , ai fini del computo del quinquennio, un’intercambiabilità nell’ambito delle tre tipologie di servizio sul sostegno indicate.

Ai fini del computo del quinquennio (che include l’eventuale anno di decorrenza giuridica derivante dalla applicazione del decreto legge n. 255, del 3 luglio 2001, convertito in legge n. 333 del 20 agosto 2001, art. 1, comma 4-bis), è calcolato l’anno scolastico in corso.

Vincolo quinquennale: quando non si conteggia

L’obbligo di permanenza quinquennale sul sostegno non si applica nei confronti dei docenti trasferiti a domanda condizionata in quanto soprannumerari da posto comune o cattedra a posto di sostegno. Pertanto tale personale conserva titolo alle precedenze di cui all’art. 13 punti II) e V) del CCNI sulla mobilità e possono rientrare su posto comune/materia anche l’anno successivo al trasferimento sul sostegno con domanda condizionata.

Nello stesso modo il trasferimento d’ufficio o a domanda condizionata da sostegno a posto comune non determina un nuovo vincolo quinquennale in caso di rientro con precedenza nella scuola di ex-titolarità su posto di sostegno

Il trasferimento d’ufficio da sostegno a posto comune può essere disposto, come prevede l’art.20 comma 15 del CCNI, definitivamente o provvisoriamente a seconda che i docenti abbiano o meno concluso il quinquennio di permanenza su posto speciale o di sostegno.

Se trasferito in via definitiva, il docente ha diritto al rientro nella sede di precedente titolarità (art. 13 punti II e V) esclusivamente per la stessa tipologia di posto di cui era titolare ed in tal caso non decorrerà nuovamente il vincolo quinquennale

Se l’assegnazione della cattedra su posto comune ha carattere provvisorio, è limitata al solo anno scolastico di assegnazione ed è utile ai fini del compimento del quinquennio

Vincolo quinquennale dopo la mobilità

Il docente nel vincolo quinquennale può partecipare alla mobilità solo per posti sul sostegno.

A seconda del movimento effettuato sono diverse le conseguenze sul computo del quinquennio.

Se il docente ottiene il trasferimento provinciale il conteggio prosegue senza interruzioni.

Se il docente ottiene il trasferimento interprovinciale, non inizia un nuovo vincolo nella nuova provincia di titolarità, ma, come esplicitato nell’art.23 comma 3, “[….] non hanno l’obbligo di permanervi per un nuovo quinquennio ma solo di completarlo”

Se il docente ottiene il passaggio di ruolo (sempre sul sostegno) è sottoposto ad un nuovo vincolo quinquennale nel nuovo ordine o grado di titolarità e, quindi, il computo del quinquennio ricomincia, in sintonia con quanto prevede l’art.23 comma 11, dove si stabilisce quanto segue:

“[….] I docenti che ottengono il passaggio di ruolo su posti di sostegno hanno l’obbligo di permanervi per un quinquennio[….]”

Il vincolo quinquennale si può ripetere

Il docente che ha superato il vincolo di permanenza quinquennale sul sostegno e ha ottenuto mobilità su posto comune/materia, se decide di tornare sul sostegno, mediante trasferimento o passaggio, è tenuto a rispettare un nuovo vincolo quinquennale a decorrere dall’anno scolastico in cui ottiene il movimento richiesto.

Il vincolo quinquennale, infatti, si ripete ogni volta che si ottiene trasferimento o passaggio da posto comune/materia a sostegno, anche se è stato superato in precedenza, anche più di una volta

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