Mobilità d’ufficio e graduatorie interne d’Istituto, Anief: al via i ricorsi contro valutazione parziale del pre-ruolo

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comunicato Anief – La proroga del CCNI Mobilità dello scorso anno, sancita con l’intesa sottoscritta da Cgil, Cisl, Uil e Snals lo scorso 21 dicembre, lascia sul tavolo numerosi elementi di criticità che, in alcuni casi, sconfinano addirittura nell’irragionevolezza.

È il caso della valutazione del punteggio per gli anni di pre-ruolo. Il CCNI dello scorso anno aveva introdotto, dopo anni di battaglie condotte dall’Anief nelle aule dei tribunali contro la discriminazione del lavoro a tempo determinato, la valutazione integrale degli anni di precariato ai fini dei trasferimenti (sei punti per anno, come il servizio di ruolo).

Incredibilmente, però, il computo del punteggio pre-ruolo nelle graduatorie interne d’istituto, da cui i presidi individuano i soprannumerari da mettere in mobilità d’ufficio in caso di contrazione di organico o dimensionamento, non fruiva dello stesso trattamento. Pertanto, lo stesso servizio  pre-ruolo viene valutato sei punti ai fini dei trasferimenti, solo tre invece nella graduatoria dei soprannumerari. Addirittura, sempre nelle graduatorie interne d’istituto, la valutazione scende ad appena due punti per gli anni di pre-ruolo successivi al quarto.

Nella mobilità d’ufficio il servizio pre-ruolo subisce, quindi, lo stesso trattamento che gli viene riservato nella ricostruzione di carriera, dove solo i primi quatto anni sono valutati integralmente, mentre la parte eccedente solo due terzi per anno ai fini economici. Una valutazione parziale che, come Anief ha ampiamente dimostrato nelle aule dei tribunali italiani ed europei, sottintende una malcelata discriminazione del lavoro svolto da precari rispetto a quello di ruolo (cui spetta la valutazione per intero). Discriminazione che Cgil, Cisl, Uil  e Snals evidentemente avallano, visto che non hanno mai messo in discussione la legittimità di una simile discriminazione e hanno firmato anche quest’anno l’intesa senza esitare.

Una norma schizofrenica quanto illegittima, dunque, alla luce della giurisprudenza nazionale e comunitaria. Una norma che rischia di avere effetti gravi e permanenti nella vita di migliaia di docenti, che potrebbero essere costretti a cambiare scuola a causa della mancata valutazione integrale del periodo pre-ruolo ed essere così scavalcati nella graduatoria interna da colleghi con anzianità complessiva (ruolo + preruolo) inferiore. Ciò, in particolare, nelle scuole soggette a dimensionamento e per tutte le casistiche possibili (unificazione di due o più istituzioni scolastiche del medesimo ordine o grado, dimensionamento di circoli didattici e istituti comprensivi, dimensionamento di istituti di I e II grado, succursali e corsi che confluiscono in altra istituzione scolastica dello stesso comune).

“Limitazioni come questa – dichiara Marcello Pacifico, presidente Anief e segretario confederale Cisal – che limitano la valutazione integrale del pre-ruolo solo alla mobilità per i trasferimenti a domanda, senza che sia estesa anche a quella d’ufficio, sono francamente incomprensibili. Per un passo avanti, spiace rilevarlo, se fanno due indietro. Ancora una volta, quindi, dovremo chiedere ai giudici di porre rimedio a una norma irragionevole e illegittima, che pesa in modo diverso lo stesso servizio a seconda della graduatoria in cui lo si utilizza”.

Il ricorso è già disponibile sul sito Anief, anche se è bene ricordare che all’atto dell’aggiornamento delle graduatorie interne d’istituto si dovrà inviare a USR, AT e Scuola di titolarità un modello integrativo, che sarà aggiornato da Anief all’atto della pubblicazione dell’ordinanza ministeriale sulla mobilità per l’a.s. 2018/19, con cui chiedere la valutazione per intero del pre-ruolo anche in tale graduatoria.

Clicca qui e vai al ricorso valutazione integrale pre-ruolo mobilità d’ufficio

24 gennaio 2018

Ufficio Stampa Anief

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