Mobilità docenti sostegno, vincolo quinquennale e movimenti possibili

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Miur e sindacati hanno raggiunto l’accordo sull’Ipotesi di CCNI 2019/22 relativo alla mobilità del personale docente, educativo e ATA. Si attende adesso la firma.

In attesa della firma del Contratto, ricordiamo il vincolo cui sono soggetti i docenti di sostegno e cosa lo stesso comporta.

Vincolo quinquennale

I docenti titolari su posto di sostegno sono vincolati su tale tipologia di posto per cinque anni.

Movimenti richiedibili

I docenti, che non hanno superato l’obbligo quinquennale, possono partecipare alla mobilità soltanto per posti di sostegno, sia che si tratti di trasferimento sia che si tratti di passaggio di ruolo.

In caso di trasferimento (provinciale o interprovinciale) da sostegno a sostegno, il vincolo quinquennale non riparte da capo, ma va completato.

In caso di passaggio di ruolo il quinquennio riparte da capo.

I docenti, che hanno superato il quinquennio, possono partecipare alla mobilità per posti comuni e di sostegno.

Evidenziamo che, superato il quinquennio, non si potrà ottenere il trasferimento su posto comune, o classe di concorso, nel caso vi sia esubero (nei limiti di posti per il riassorbimento dello stesso).

Computo cinque anni

Nel computo del quinquennio rientrano solo gli anni di ruolo svolti sul sostegno.

Va computato anche l’anno scolastico in corso e l’eventuale anno di nomina giuridica.

La scheda UIL

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