Mobilità docenti, preferenze: istruzioni e consigli pratici

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di Libero Tassella –  Le preferenze esprimibili da quest’anno tornano ad essere: scuola, distretto, comune e provincia. La prima é chiamata preferenza analitica, specifica o puntuale, le altre tre preferenze sintetiche.

Le preferenze sintetiche consentono di partecipare per tutti gli istituti ubicati rispettivamente nel distretto, nel comune, nella provincia.

Le preferenze esprimibili sono 15 nei trasferimenti e nei passaggi per le scuole di ogni ordine e grado.

Ricordate che nei trasferimenti  non sono valide le preferenze coincidenti o comprensiva di un’unità  scolastica di titolarità del docente.

É consigliabile in via generale, tenendo conto della norma introdotta da quest’anno di permanenza nella stessa scuola per tre anni di cui al comma 2 dell’art.2 del CCNI ( da leggere attentamente prima di complicare la sezione preferenze) di indicare prima le singole scuole preferite ( rientranti nella preferenza sintetica) e solo dopo le preferenze sintetiche, facendo precedere quelle relative a zone di minore ampiezza rispetto a quelle relative a zone di maggiore ampiezza.

Nel caso in cui in un comune esiste una sola scuola sede di organico , sarà  opportuno indicare la scuola o il comune in caso questo coincida con il distretto.

Le indicazioni di tipo sintetico comportano che l’assegnazione può  essere disposta per uno qualsiasi degli istituti o circoli compresi rispettivamente nel comune, nel distretto, nella provincia.

Qualora una domanda sia soddisfatta mediante una preferenza sintetica, al docente viene assegnata la prima scuola o circolo con posto disponibile, secondo l’ordine risultante nel bollettino ufficiale aggiornato all’a.s. 2018/19, salvo che esistano altre scuole con posti disponibili nell’ambito della suddetta preferenza sintetica e la scuola che sarebbe stata assegnata secondo tale criterio sia stata richiesta da altro aspirante al movimento con un  punteggio inferiore mediante una preferenza di tipo più  specifico.

Per l’indicazione delle preferenze per coloro che usufruiscono di una delle preferenze di cui all’art.13 del CCNI 2019, leggere attentamente quanto ivi prescritto pena la perdita del diritto a precedenza nei trasferimenti.

Ciò  premesso, di seguito vi fornisco alcuni suggerimenti per la corretta compilazione della sezione preferenze della domanda di trasferimento e mobilità.

1) Bisogna utilizzare le preferenze sintetiche solo dopo le eventuali scuole in esse comprese e non prima.

2) Nella scuola secondaria occorrerà  precisare se si intende concorrere anche per le cattedre orarie o meno. Scegliere la cattedra orario può  essere vantaggioso soprattutto nei trasferimenti interprovinciali e nei passaggi di cattedra e di ruolo, ma comporta anche penalizzazioni nella fase comunale e provinciale, infatti se ci fosse una c.o.e. alla preferenza indicata al primo posto e una cattedra interna alla preferenza indicata al secondo posto, avendo indicato di essere trasferito anche su c.o.e., si è  trasferiti sulla c.o.e. indicata come prima preferenza  e non sulla cattedra interna indicata come seconda preferenza.

Entrando nel merito, vi fornisco alcuni consigli pratici.

A) Il docente ha già  una scuola di titolarità  di suo gradimento che vuole soltanto migliorare, deve indicare, secondo l’ordine di gradimento, solo singole scuole. Per la permanenza per tre anni  nella scuola ottenuta per trasferimento senza poter fare né  domanda di trasferimento né  di passaggio, consultare il comma 2 art.2 CCNI.

B )  Il docente ha la scuola di titolarità in un grande comune, ma in una zona disagiata, dopo aver elencato un certo numero di scuole di suo gradimento, deve indicare i distretti corrispondenti a scuole di più  facile raggiungibilita’, valutando se indicare o meno a richiesta della c.o.e. Per le ragioni sopra dette. Si tenga presente che le c.o.e. formate in organico di diritto, in fase di organico di fatto, prima delle operazioni di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, possono essere riarticolate in modo più  favorevole, ottimizzate.
Per la permanenza per tre anni nella scuola ottenuta senza poter fare domanda di trasferimento o di passaggio nei tre anni successivi si legga attentamente il comma 2 art.2 del CCNI.

C ) Il docente ha la scuola di titolarità in una scuola in un comune della provincia  in una zona disagiata e/o distante dalla propria abitazione, deve prima esprimere preferenze di tipo scuole a iniziare dal comune di residenza, per poi indicare il comune di residenza e a seguire utilizzare preferenze di tipo sintetico relative a zone della provincia più  gradite. Ricordo che nella fase provinciale solo il trasferimento effettuato  su scuole puntualmente indicate come preferenze analitiche implica il blocco triennale , in ogni caso si legga il più  volte richiamato comma 2 art.2 del CCNI.

D) Il docente ha la sede di titolarità in un altra provincia e aspira a un trasferimento interprovinciale, per coprire un’ampia fascia del territorio, deve necessariamente ed esclusivamente indicare distretti e comuni, indicando alla fine anche la preferenza provincia o se necessario  province se si trasferisce da altra regione in altra area geografica  del Paese. Il docente dovrà  altresì indicare anche la c.o.e.

Analogamente deve comportarsi il docente che chiede il passaggio di ruolo provinciale e interprovinciale che per l’anno scolastico 2019/20 si effettua su un’aliquota del 10%.

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