Mobilità 2018/19: neoimmessi in ruolo, titolari sostegno, passaggio cattedra, allegati e preferenze. Scheda di sintesi

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Proponiamo una sintesi, a cura di Paolo Pizzo, delle tematiche più rilevanti che interessano i docenti che fino al 26 aprile potranno inoltrare domande di trasferimento/passaggio per l’anno scolastico 2018/19.

DOCENTI NEO IMMESSI IN RUOLO 1/9/2017

  • Hanno già una sede definitiva con incarico triennale;
  • Devono essere inseriti nella graduatoria interna di istituto in coda al pari di tutti gli altri docenti trasferiti a domanda nella stessa scuola al 1/9/2017;
  • Non sono obbligati ad inoltrare domanda di trasferimento per ottenere la sede definitiva;
  • La domanda di trasferimento è volontaria;
  • Non possono richiedere passaggio di cattedra o di ruolo.

DOCENTI TITOLARI SU POSTI DI SOSTEGNO

  • Possono richiedere solo o anche posti normali solo se terminato il quinquennio (ai fini del quinquennio si contano solo gli anni di ruolo di sostegno);
  • Gli assunti su posto di sostegno dal 01/09/2013 o anni precedenti hanno terminato il quinquennio di cui sopra;
  • Ai fini del quinquennio si conta anche l’eventuale anno di sola nomina giuridica;
  • Se non hanno terminato il quinquennio possono richiedere passaggio di ruolo ma solo per posti di sostegno (se lo ottengono, il quinquennio di cui sopra ricomincia da zero).

PASSAGGI DI CATTEDRA E DI RUOLO

  • Può inoltrare domanda di passaggio di cattedra e di ruolo solo chi ha già superato l’anno di prova e ha il titolo abilitante/idoneità per il passaggio richiesto;
  • Si può richiedere il passaggio di ruolo per un solo ruolo;
  • All’interno del singolo ruolo è possibile richiedere più classi di concorso (es. nel II grado classi di concorso ex 50/51/52);
  • Si inoltra una domanda per ogni passaggio richiesto e in ogni singola domanda si possono inserire fino a 15 preferenze;
  • Bisogna indicare la priorità nel caso di più domande di passaggio (tra trasferimento e passaggio di cattedra; tra le classi di concorso all’interno dell’unico passaggio di ruolo);
  • Le domande di passaggio sono distinte da quelle del trasferimento
  • Il passaggio di ruolo prevale sulle altre istanze, pertanto annulla automaticamente eventuali domande di trasferimento o di passaggio di cattedra ottenuti;
  • In istanze online bisognerà entrare nella sezione del passaggio richiesto (es. se sono titolare al I grado e chiedo passaggio di ruolo al II grado dovrò compilare la sezione del II grado).

ALLEGATI

  • Gli allegati devono essere caricati prima di compilare il modulo-domanda;
  • Bisogna entrare in istanze online, in alto a sx cliccare su “altri servizi”, poi “gestione allegati”;
  • Nominare il file (es. “servizi 2018” o “esigenze di famiglia 2018”) in modo da riconoscerlo e distinguerlo dagli altri files degli anni precedenti eventualmente presenti; caricarlo (il sistema richiederà l’inserimento del codice personale per ogni file da caricare);
  • Il file sarà presente nel sistema e potrà essere caricato all’interno del modulo-domanda attraverso il menu a tendina;
  • Per ogni titolo dichiarato bisognerà riportare tutti gli estremi de l corso/concorso/laurea ecc.;
  • Per il ricongiungimento bisognerà indicare il grado di parentela e da quando il familiare è residente in quel determinato comune (da almeno 3 mesi precedenti la data di pubblicazione dell’ordinanza, ossia il 9 marzo 2018);
  • Il docente coniugato potrà richiedere ricongiungimento al solo coniuge/parte dell’unione civile; il docente non coniugato o separato potrà richiedere il ricongiungimento al figlio o al genitore (sono esclusi il convivente o altri familiari);
  • Per i punteggi relativi ai figli bisogna indicare la data di nascita degli stessi;
  • Per le precedenze: la documentazione medica (certificazioni 104/92 invalidità ecc.) può essere scannerizzata e allegata direttamente al modulo-domanda come allegato.

Ecco i modelli da scaricare e compilare

PRECEDENZA CONIUGE MILITARE

PRECEDENZA CONIUGE MILITARE DICHIARAZIONE DI CONVIVENZA

PRECEDENZA ASSISTENZA TUTELA LEGALE

PRECEDENZA ASSISTENZA AL GENITORE

PRECEDENZA ASSISTENZA AL FRATELLO O SORELLA

PRECEDENZA ASSISTENZA AL CONIUGE

PRECEDENZA ASSISTENZA AL FIGLIO

PERDENTE POSTO – RIENTRO NELL’OTTENNIO

PRECEDENZA AMMINISTRATORE ENTE LOCALE

PRECEDENZA ASPETTATIVA SINDACALE

ANZIANITÀ DI SERVIZIO – CONTINUITA’ – BONUS

TITOLI POSSEDUTI – TRASFERIMENTI

TITOLI POSSEDUTI – PASSAGGI CATT E RUOLO

RINUNCIA DI ASSISTENZA FIGLI DEL DISABILE

RINUNCIA DI ASSISTENZA CONIUGE DEL DISABILE

RICONGIUNGIMENTO FAMILIARI BISOGNOSI DI CURE

RICONGIUNGIMENTO AL GENITORE – personale separato

RICONGIUNGIMENTO AL GENITORE – personale non coniugato

RICONGIUNGIMENTO AL FIGLIO – personale separato

RICONGIUNGIMENTO AL FIGLIO – personale non coniugato

RICONGIUNGIMENTO AL CONIUGE

PUNTEGGIO ESISTENZA FIGLI

PRECEDENZA DISABILE HANDICAP GRAVE ART 33 COMMA 6

PRECEDENZA DISABILE ART 21

PRECEDENZA CURE CONTINUATIVE

PRECEDENZA CPIA – SERALE – ISTITUTO CARCERARIO – OSPEDALE

PREFERENZE

  • Il titolare di scuola non potrà richiedere tra le preferenze il codice dell’ambito in cui è compresa la propria scuola o il codice provincia di attuale titolarità;
  • Il titolare di ambito non potrà richiedere il codice della scuola in cui è titolare e non potrà altresì richiedere il codice dell’ambito in cui è titolare o della provincia;
  • Entrambi i docenti potranno richiedere dette preferenze:
    solo se per altra tipologia di posto (es. chi è titolare su posto comune li potrà richiedere nel trasferimento per sostegno (o viceversa) o chi è titolare di scuola primaria posto comune per lingua inglese (o viceversa);
    solo se richiedono passaggio di cattedra o di ruolo.
  • Nella stessa domanda è possibile indicare preferenze provinciali e interprovinciali: se si desidera dare priorità alle preferenze interprovinciali prima di quelle provinciali il docente dovrà indicare tali preferenze per prime; viceversa, se si desidera che sia data priorità al movimento provinciale anziché a quello interprovinciale, le preferenze provinciali andranno indicate per prime;
  • Precedenze: chi fruisce delle precedenze (es. art 21; assistenza al figlio disabile ecc.) deve indicare per prima almeno una scuola del comune per il quale hanno diritto alla precedenza oppure l’ambito che comprende o è compreso nel predetto comune in caso di preferenza per ambito. Dopo la prima preferenza di scuola o di ambito relativa a detto comune può essere indicata altra preferenza di scuola o di ambito relativa ad altro comune. Per prima preferenza si intende sempre la prima delle preferenze relative alla provincia per la quale si esercita il diritto di precedenza pertanto è possibile indicare prima preferenze relative ad altre province.

nota, O.M. n. 207/2018 (personale docente, educativo e ATA) e O.M.n. 208/2018 (IRC)

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