Mobilità docenti e vincoli temporali: come e quando si applicano

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I docenti che possiedono i requisiti necessari possono partecipare alla mobilità chiedendo diversi movimenti che possono rientrare sia nella mobilità territoriale che nella mobilità professionale

Mobilità territoriale e mobilità professionale: quali differenze

La mobilità territoriale e la mobilità professionale comprendono diversi movimenti che determinano comunque una modifica nella titolarità del docente, come sede o come classe di concorso o come tipologia di posto

Mobilità territoriale

La mobilità territoriale corrisponde ai trasferimenti sia provinciali che interprovinciali, che sono movimenti che riguardano lo stesso ordine o grado di istruzione e la stessa classe di concorso di titolarità, mentre possono riguardare una diversa tipologia di posto (sostegno o materia)

Con il trasferimento, quindi, il docente modifica la scuola di titolarità ad eccezione del caso in cui il trasferimento riguarda una tipologia di posto diversa da quella di titolarità (da sostegno a materia e viceversa), movimento che può interessare la stessa scuola di titolarità del docente

Mobilità professionale

La mobilità professionale corrisponde al passaggio di cattedra e al passaggio di ruolo

Per partecipare alla mobilità professionale il docente deve essere in possesso dei titoli e dell’abilitazione necessari per il passaggio richiesto e deve aver superato l’anno di prova nel ruolo di appartenenza

Con il passaggio di cattedra si chiede una classe di concorso diversa da quella di titolarità, nello stesso grado di istruzione in cui il docente è titolare

Con il passaggio di ruolo si chiede un altro ordine o grado di istruzione diverso da quello di titolarità

Quali vincoli temporali è necessario rispettare?

I docenti interessati alla mobilità territoriale o professionale, in possesso dei requisiti necessari per presentare domanda, devono, comunque, rispettare i vincoli temporali previsti dalla normativa.

Oltre al vincolo quinquennale, che interessa da anni i docenti titolari sul sostegno, a decorrere dal corrente anno scolastico si applica un nuovo vincolo temporale previsto nel CCNI sulla mobilità, che obbliga i docenti soddisfatti nella mobilità volontaria a rimanere per un triennio nella scuola di titolarità richiesta nella domanda.

Esistono, quindi, due vincoli temporali che coinvolgono i docenti in modo differente a seconda del movimento ottenuto, delle preferenze espresse nella domanda e della tipologia di posto di titolarità.

Si tratta del vincolo quinquennale e del vincolo triennale

Vincolo quinquennale

Il vincolo quinquennale interessa esclusivamente i docenti titolari sul sostegno che sono tenuti a rimanere

in questa tipologia di posto per un quinquennio a decorrere dall’anno scolastico di immissione in ruolo oppure dall’anno scolastico in cui si ottiene il trasferimento da posto comune a sostegno.

Come stabilisce, infatti,l’art.23 comma 7 “Il trasferimento ai posti di tipo speciale, ad indirizzo didattico differenziato e di sostegno comporta la permanenza per almeno un quinquennio a far data dalla decorrenza del trasferimento su tali tipologie di posti [….]”

Nel computo del quinquennio si valuta anche l’anno scolastico in corso.

Il vincolo quinquennale, inoltre, ricomincia in seguito a passaggio di ruolo sempre sul sostegno, in sintonia con quanto prevede il succitato art.23 nel comma 11:

“[….] I docenti che ottengono il passaggio di ruolo su posti di sostegno hanno l’obbligo di permanervi per un quinquennio [….]”

Vincolo triennale

Dal corrente anno scolastico si applica anche il vincolo temporale previsto nell’art.2 comma 2 del CCNI, che interessa i docenti che hanno partecipato alla mobilità e hanno ottenuto il movimento volontario in una scuola richiesta nella domanda.

Questi docenti dovranno rimanere nella scuola assegnata per un triennio senza poter partecipare, quindi, alla mobilità nei successivi tre anni.

Il vincolo triennale decorre dall’anno scolastico in cui si ottiene il movimento richiesto, se il docente risulta soddisfatto su precise preferenze, come indicato nel succitato articolo:

Ai sensi art. 22, comma 4, lett. a1) del CCNL istruzione e ricerca del 19 aprile 2018 il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase attraverso l’espressione del codice di distretto sub comunale, il docente non potrà presentare domanda di mobilità volontaria per i successivi tre anni. Tale vincolo opera all’interno dello stesso comune anche per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per la mobilità professionale [….]”

Non saranno sottoposti al vincolo triennale le seguenti categorie di docenti:

  • i docenti beneficiari delle precedenze previste nell’art.13 , nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza
  • i docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa

Escludendo le categorie indicate, non tutti i docenti soddisfatti nella mobilità saranno, però, sottoposti al vincolo triennale, in quanto questo dipende dalle preferenze espresse nella domanda.

Analizziamo i diversi casi

Trasferimento su stessa tipologia di posto

Il docente che ottiene il trasferimento sulla stessa tipologia di posto sarà sottoposto al vincolo di permanenza triennale nella scuola assegnata se questa è stata richiesta con preferenza analitica

Trasferimento su diversa tipologia di posto

Il docente che ottiene il trasferimento su diversa tipologia di posto (da sostegno a posto comune e viceversa) sarà sottoposto al vincolo di permanenza triennale nella scuola assegnata se questa è stata richiesta con preferenza analitica o anche con preferenza sintetica nel comune di titolarità.

Se il trasferimento risulta essere da materia a sostegno il docente sarà sottoposto a un doppio vincolo, quinquennale sul sostegno e triennale nella scuola.

Passaggio di cattedra e passaggio di ruolo

Il docente che ottiene il passaggio richiesto sarà sottoposto al vincolo di permanenza triennale nella scuola assegnata se questa è stata richiesta con preferenza analitica o anche con preferenza sintetica nel comune di titolarità.

Se il passaggio di ruolo interessa il sostegno il docente sarà sottoposto a un doppio vincolo, quinquennale sul sostegno e triennale nella scuola.

Per questi docenti, infatti, se già titolari sul sostegno, il vincolo quinquennale ricomincia nel nuovo grado di titolarità

Mobilità e vincoli temporali per docente di sostegno che ha superato il vincolo quinquennale

Il docente di sostegno che ha superato il vincolo quinquennale può partecipare alla mobilità per posto comune chiedendo sia trasferimento che passaggio di cattedra o passaggio di ruolo. Se ottiene il movimento richiesto dovrà rispettare il vincolo triennale nella scuola assegnata alle condizioni sopra indicate

Mobilità e vincoli temporali per docente di sostegno nel vincolo quinquennale

Il docente di sostegno nel vincolo quinquennale può partecipare alla mobilità solo per posti sul sostegno.

Il docente che ottiene trasferimento sul sostegno dovrà rispettare il vincolo triennale nella scuola assegnata alle condizioni precedentemente indicate.

Se il corrente anno scolastico, nel quale il docente ha ottenuto il trasferimento, rappresenta il quinto anno sul sostegno e consente, quindi, il superamento del vincolo quinquennale, la mobilità ottenuta impedisce, comunque, al docente,di chiedere trasferimento su materia per il prossimo anno scolastico, in quanto decorre per lui un nuovo vincolo temporale che è quello triennale nella scuola, vincolo che gli impedisce di partecipare per un triennio alla mobilità per qualsiasi tipologia di posto

Conclusioni

In considerazione delle diverse situazioni in cui un docente può trovarsi e delle diverse conseguenze che potrebbero scaturire con la mobilità ottenuta, è auspicabile che ciascun docente valuti attentamente le domande che intende presentare per il futuro e le preferenze territoriali che conviene inserire per non rimanere bloccati in una sede poco gradita

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