Mobilità docenti, assegnazione illegittima di sede a 800 km di distanza in cui rimanere almeno tre anni, è un danno alla vita personale e familiare

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Un collegio di tre giudici ribalta il giudizio del giudice di prime cure su un illegittimo trasferimento di una docente.

Le Avvocatesse dello SNALS di Brindisi, Francesca Perugino e Daniela Lerede, hanno ottenuto il rientro di un’altra insegnante illegittimamente allontanata dalla regione di residenza dall’algoritmo sulla mobilità del MIUR.

Le Procuratrici sono riuscite, con un puntuale atto di reclamo, a ribaltare il giudizio del Giudice di prime cure vincendo l’impugnazione innanzi al Tribunale di Parma riunito in Collegio.

Il Giudice ha ritenuto illegittima l’assegnazione di una docente che ha dovuto partecipare alla mobilità 2016, ad un ambito territoriale dell’Emilia Romagna e ne ha disposto l’assegnazione in uno degli ambiti territoriali richiesti nella domanda e secondo il criterio di vicinorietà.

Il Giudice ha infatti ritenuto che l’assegnazione illegittima di una sede a oltre 800 km dal luogo di residenza e dove in base alle attuali regole dovrà rimanere per almeno tre anni, costituisca un danno alla vita personale e familiare non riparabile per equivalente.

Il Ministero tra l’altro non ha contestato la lamentela della docente che ha dimostrato l’assegnazione a circa 30 docenti con punteggio inferiore di posti nella regione Puglia, negli ambiti territoriali indicati dalla ricorrente nella domanda di mobilità 2016/17.

Tra l’altro, poichè la reclamante non rivendica una determinata sede di servizio, ma l’assegnazione ad un ambito territoriale, può essere assegnata anche in sovrannumero.

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