Mobilità docenti 2019, sarà con titolarità su scuola per tutti. I dettagli

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La mobilità territoriale, disciplinata dal nuovo contratto, sarà su specifica scuola e tutti i docenti che parteciperanno ai movimenti, ottenendo quello richiesto, potranno acquisire titolarità in una delle sedi richieste mediante preferenza analitica (scuola) o preferenza sintetica (distretto, comune o provincia nel caso di mobilità professionale o trasferimento interprovinciale).

Anche nel caso di trasferimento d’ufficio il movimento sarà disposto sempre su specifica scuola.

Questi docenti, quindi, acquisiranno titolarità su scuola, non essendo più previsto esprimere preferenza su ambito e, quindi, ottenere titolarità su ambito territoriale in seguito alla mobilità.

Le regole stabilite con il nuovo CCNI riguardano non solo il prossimo anno scolastico, ma il triennio 2019/20 – 2020/21 – 2021/22

Quali docenti saranno coinvolti

Oltre ai docenti titolari su scuola, ai docenti titolari su ambito (che al momento di presentazione della domanda avranno acquisito automaticamente titolarità nella scuola di incarico triennale) o ai docenti senza sede di titolarità che desiderano trasferirsi in altra sede o effettuare una scelta di sede per acquisire titolarità definitiva, potranno acquisire titolarità su scuola anche coloro che rientrano nelle categorie di seguito indicate, come previsto nel contratto

Docenti con nomina giuridica a tempo indeterminato oltre i termini di presentazione della domanda

I docenti destinatari di nomina giuridica a tempo indeterminato successivamente al termine di presentazione delle domande di mobilità sono riammessi nei termini entro 5 giorni dalla nomina e nel rispetto dei termini ultimi per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità, previsti nell’apposita Ordinanza Ministeriale di prossima emanazione.

Questi docenti potranno ottenere, in tal modo, titolarità su scuola

Docenti titolari in comuni che hanno modificato la loro collocazione provinciale

Anche per questi docenti la mobilità territoriale sarà su scuola e potranno stabilire se rimanere titolari nella precedente provincia oppure acquisire titolarità nella nuova provincia in cui risulta collocato il comune di titolarità al momento di presentazione della domanda.

Questi docenti parteciperanno, in ogni caso, alla mobilità provinciale di I Fase o di II Fase a seconda del comune richiesto, come chiarisce l’art.3 comma 6 del CCNI:

I docenti titolari nei comuni che hanno modificato nell’ultimo triennio la propria collocazione provinciale partecipano a domanda alla mobilità per la provincia di precedente titolarità o a quella per la provincia di nuova titolarità. Nel primo caso i docenti partecipano alla fase dei movimenti nella provincia di precedente titolarità in posizione paritaria con i docenti titolari nella stessa provincia. Pertanto, prima delle operazioni di mobilità, essi otterranno la modifica della provincia di titolarità a cura dell’ufficio scolastico competente”

Docenti titolari in scuole oggetto di dimensionamento

In seguito al dimensionamento scolastico o alla soppressione o contrazione di organico, si possono verificare esuberi che coinvolgono una parte dei docenti titolari nella scuola oggetto di dimensionamento.

Questi docenti parteciperanno alla mobilità e acquisiranno titolarità su scuola, in una delle preferenze espresse nella domanda. Qualora nel corso dei movimenti non ottengano il trasferimento nelle preferenze richieste, o non possano essere reintegrati nella scuola di titolarità resasi disponibile nel corso e per effetto delle medesime operazioni, saranno sottoposti al trasferimento d’ufficio al fine di ottenere una nuova titolarità sempre su scuola.

Titolarità su scuola in un Istituto Comprensivo (IC) o in un Istituto di Istruzione Superiore (IIS)

Il docente che desidera essere trasferito in un IC o in un IIS, non potrà esprimere preferenza per un singolo plesso dell’IC o per uno specifico indirizzo o una specifica sede dell’IIS, ma potrà e dovrà chiedere l’intero Istituto esprimendo preferenza mediante il codice identificativo dell’Istituto, comprensivo di tutte le sedi e i plessi che ne fanno parte, compresi quelli ubicati in comuni diversi rispetto al comune sede principale e, quindi, sede di organico dell’Istituto.

Fanno eccezione, a questa regola, solo le preferenze per i percorsi di istruzione per adulti di secondo livello, per le sezioni carcerarie e ospedaliere e per i CPIA, come è chiarito nell’art.3 comma 4 del CCNI:

Salvo quanto previsto per i percorsi di secondo livello del sistema di istruzione degli adulti e per le sezioni carcerarie ed ospedaliere o per le sezioni di scuola speciale, nonché per i movimenti tra le sedi di organico dei centri per l’istruzione degli adulti, le preferenze di scuola vengono espresse attraverso il codice di istituzione scolastica autonoma.”

Risulta, quindi, confermato, anche per il triennio 2019/20 – 2020/21 – 2021/22, l’art.1 comma 5 della Legge 107/2015 dove si prevede che “al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell’autonomia e di riorganizzazione dell’intero sistema di istruzione, è istituito per l’intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica l’organico dell’autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell’offerta formativa”

Il docente che otterrà il movimento richiesto , quindi, acquisirà titolarità nell’Istituto e non in uno specifico plesso, a prescindere dal comune in cui presterà servizio in seguito all’assegnazione da parte del Dirigente scolastico

Assegnazione dei plessi di un IC o di un IIS

L’assegnazione dei docenti alle classi e alle attività rimane prerogativa del Dirigente scolastico e degli organi collegiali.

L’assegnazione dei plessi dell’istituzione scolastica autonoma, ubicati in comuni diversi rispetto a quello sede di organico, deve essere effettuata, secondo le disposizioni stabilite nell’art.3 comma 5 del CCNI, salvaguardando la continuità didattica e il criterio di maggiore punteggio nella graduatoria di istituto, secondo le modalità e i criteri definiti dalla contrattazione di istituto.

La contrattazione dovrà concludersi in tempi utili per il regolare avvio dell’anno scolastico di riferimento. Nell’assegnazione dei plessi devono essere , comunque, salvaguardate le precedenze indicate nell’art. 13 del CCNI

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