Mobilità docenti 2017: in quali casi è possibile presentare domanda in scuola di titolarità?

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I docenti che presenteranno domanda di mobilità per il prossimo anno scolastico possono essere sia coloro che risultano titolari in una scuola sia chi, invece, è titolare in un ambito territoriale.

Per quanto concerne i docenti titolari in un ambito con incarico triennale in una scuola, deve essere ancora chiarito se potranno esprimere, nella domanda di trasferimento, preferenza nella scuola in cui sono in servizio con incarico triennale. L’argomento sarà oggetto di confronto tra sindacati e MIUR nel tavolo di contrattazione e sarà disciplinato adeguatamente nel CCNI 2017/18. L’orientamento per ora sembra essere quello di non consentire tale possibilità a questi docenti, per i quali la scuola di servizio con incarico triennale risulterebbe, presumibilmente, una “preferenza non esprimibile”, in quanto tali docenti risulterebbero già inseriti nell’organico della scuola.

Attendiamo, però, gli esiti della contrattazione per avere una conferma o una smentita.

Considerando ora i docenti con titolarità su scuola,tale scuola, chiaramente, risulterà anche per loro una “preferenza non esprimibile” nella domanda di trasferimento poiché, essendo già titolari nella scuola, risultano inseriti nell’organico e, non avendo alcun significato chiedere trasferimento in una scuola nella quale si è già titolari, il sistema non lo consentirà.

Però non sempre è così. Dipende, infatti dal tipo di movimento richiesto dal docente.

Ci sono casi in cui, infatti, è possibile presentare domanda di mobilità anche nella scuola di titolarità.

I casi possibili sono due:

1 – domanda di trasferimento da sostegno a posto comune e viceversa
2 – domanda di passaggio di cattedra

Nel primo caso tutti i docenti che hanno superato il vincolo di permanenza quinquennale sul sostegno hanno la possibilità di chiedere trasferimento su posto comune anche nella scuola di titolarità in quanto si tratta di un movimento su una tipologia di posto differente rispetto a quello di titolarità.

Lo stesso discorso si può fare per il movimento inverso, cioè da posto comune a sostegno, per il quale, si chiarisce, che non esiste alcun vincolo temporale.

Nel secondo caso il docente che ha superato l’anno di prova e possiede l’abilitazione necessaria può presentare domanda di passaggio di cattedra per altra classe di concorso anche nella scuola di titolarità e  avrebbe la possibilità, volendo, di chiedere più classi di concorso presenti nell’organico della scuola e per le quali è in possesso delle specifiche abilitazioni.

Il docente, quindi, nei due casi indicati, ottenendo il movimento richiesto conserva la titolarità nella scuola, modificando, però, la tipologia di posto o la classe di concorso di titolarità. Questa modifica legata al movimento ottenuto determina, per il docente, la perdita del punteggio di continuità maturato nella scuola anche se su questa conserva la titolarità.

Il punteggio di continuità, infatti, in base ai criteri utilizzati fino al corrente anno scolastico e in attesa di conferma con la nuova tabella di valutazione che sarà allegata al CCNI 2017/18, si valuta per il servizio continuativo prestato nella scuola di titolarità per la stessa tipologia di posto e per la stessa classe di concorso.

Conservare la titolarità nella scuola in seguito ai movimenti indicati, non rappresenta, quindi, garanzia e diritto per conservare la continuità che, invece, viene interrotta.

Si chiarisce, inoltre, che per questi movimenti nella scuola di titolarità i docenti interessati non hanno alcuna precedenza e partecipano alla mobilità, insieme agli altri docenti che ne fanno richiesta, in base al punteggio spettante.

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