Mobilità docenti 2016/2017, anche il Tribunale di Bergamo riconosce errori dell’algoritmo

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Con la sentenza n. 106 del 23 febbraio 2018, il Tribunale di Bergamo ha accolto il ricorso presentato dall’avv. Nicola De Donno del Foro di Lecce in favore di una docente che si era vista negare il trasferimento in un ambito territoriale in provincia di Lecce perché scavalcata da colleghi partecipanti alle successive fasi ed aventi punteggio notevolmente inferiore. In questo modo, le era stato ingiustamente negato il trasferimento in un ambito territoriale della provincia di Lecce.

Il M.i.u.r., costituitosi in giudizio, aveva rivendicato la legittimità del proprio operato sostenendo che i posti erroneamente assegnati ai docenti partecipanti alla fase C, facessero parte di quelli accantonati per la mobilità professionale e non assegnati perché non richiesti da alcun docente. Ciò sulla base dell’art. 8 c. 5 del C.C.N.I. 2016/2017 relativo alla mobilità dei docenti, il quale prevede che una quota pari al 25% dei posti disponibili sia accantonata per la mobilità professionale, mentre il restante 75% venga utilizzato per la mobilità territoriale: “La mobilità del personale docente successiva al movimento territoriale della fase A dell’art 6, stante la procedura straordinaria prevista dal comma 108 della legge 107/15, si realizza attraverso l’attribuzione di un’aliquota del 25% alla mobilità professionale, fatti salvi gli accantonamenti numerici richiesti e la sistemazione del soprannumero considerando distintamente le diverse tipologie di posto (comune/sostegno) e fermo restando che le operazioni non potranno determinare situazioni di esubero”.

Con l’innovativa sentenza in commento, il Giudice del Lavoro di Bergamo, Dr.ssa Azzollini, ha chiarito che la previsione contenuta nell’art. 8, secondo la quale “le operazioni non potranno determinare situazioni di esubero”, va interpretata nel senso che, se i posti contingentati per la mobilità professionale (pari al 25% dei posti totali disponibili) non vengono totalmente utilizzati, quelli residui non possono essere assegnati alle fasi successive, ma devono rimanere a disposizione della fase stessa.

Il Giudice, dunque, ha condannato il M.i.u.r. ad assegnare la docente nell’ambito territoriale Puglia 0020 in provincia di Lecce sin dall’a.s. 2016/2017 ed a pagare le spese di giudizio.

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