Mobilità, docente che assiste genitore con legge 104 torna a casa in Sicilia

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Sono illegittime le procedure di mobilità interprovinciale relative all’a.s. 2016/2017 e 2017/2018 nella parte in cui non riconoscono la precedenza per assistenza al genitore disabile grave.

A dichiararlo, in tempi piuttosto rapidi, il tribunale di Patti, Sez. Lavoro, nella persona del giudice dott. Fabio Licata, nella sentenza n.941 del 04.07.2018, emessa a conclusione di un giudizio di primo grado durato meno di un anno, che, in accoglimento delle argomentazioni difensive dell’avv. Santina Franco del foro di Patti, (Studio Di Salvo) che ha patrocinato la causa su incarico di parte ricorrente, ha riconosciuto il diritto di precedenza di una docente di Tusa, che per effetto della mobilità straordinaria 2016/2017 era stata trasferita in provincia di Roma.

Con la predetta sentenza è stato statuito che la norma di rango secondario del CCNl sulla mobilità, che esclude il reclamato diritto di precedenza nell’ipotesi di mobilità interprovinciale, limitandolo alla sola mobilità provinciale, si pone in contrasto con la norma imperativa ed inderogabile di cui all’art.33 comma 5 della legge n. 104/92 (che invece riconosce al lavoratore che assiste il familiare portatore di handicap il “diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede” ) e determina delle disparità non giustificate.

Sul punto, il giudice investito della questione ha evidenziato come le disposizioni di tutela di cui alla L. 104/92 riguardino tutti i congiunti del soggetto portatore di handicap in situazione di gravità, che siano referenti unici per l’assistenza, per cui non vi sono motivi per differenziare la fruibilità del diritto di precedenza a seconda della natura della parentela, a maggior ragione nel caso in cui la parentela sia nel medesimo grado.

Sulla base di queste argomentazioni, è stata quindi totalmente accolta la domanda avanzata dalla docente in questione ed è stato disposto il relativo trasferimento in altro ambito territoriale dalla stessa richiesto nel rispetto del predetto diritto di precedenza per assistenza alla madre disabile.

L’avv. Santina Franco si dichiara soddisfatta per il risultato raggiunto e per la celerità del giudizio, che è presupposto indispensabile per l’ottenimento dell’auspicata tutela reale in favore della propria assistita, evidenziando che per il futuro l’Amministrazione scolastica, alla luce dell’ormai uniforme orientamento della giurisprudenza di merito sul punto, non potrà perseverare nell’ingiustificata disparità di trattamento che negli ultimi anni ha fortemente svilito, in sede di mobilità scolastica interprovinciale, la tutela in favore delle persone disabili gravi di cui alla L. 104/92.

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