Mobilità sarà triennale e blocco per chi ottiene trasferimento su scuola richiesta

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Il CCNL 2016/18, pur definendo dei precisi paletti, ha rinviato alla contrattazione con i sindacati le nuove regole per la mobilità del personale docente. 

Contratto triennale

 

Il CCNI sulla mobilità, che sarà predisposto il prossimo anno, avrà validità per il triennio 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022, rimanendo, comunque, la possibilità, per i docenti in possesso dei necessari requisiti, di poter partecipare alla mobilità con cadenza annuale.

Blocco triennale per i docenti

La possibilità di partecipare annualmente alla mobilità per tutti i docenti, com’è stato sino al corrente anno scolastico, dovrebbe tuttavia cambiare in base a quanto previsto nel nuovo Contratto.

Nell’art.22 comma 4 lettera a1) del succitato CCNL si stabilisce, infatti, che “[….] al fine di perseguire il principio della continuità didattica, i docenti possono presentare istanza volontaria non prima di tre anni dalla precedente, qualora abbiano ottenuto l’istituzione scolastica richiesta volontariamente [….]”

In base a questa disposizione, i docenti che, a decorrere dall’anno scolastico 2019/2020, risulteranno soddisfatti nella domanda di mobilità territoriale o professionale acquisendo titolarità in una delle scuole richieste, non potranno presentare domanda di mobilità per un triennio a decorrere dall’anno scolastico in cui avranno ottenuto il movimento richiesto.

Legge bilancio

Anche nel DEF c’è una parte dedicata alla mobilità.

Al fine di garantire la continuità didattica, infatti, si vogliono porre dei limiti ai trasferimenti. Non è dato sapere, al momento, se basteranno i limiti che porrà la contrattazione (il blocco per chi ha ottenuto il trasferimento su una delle scuole richieste) oppure se ne saranno previsti degli altri.

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