Mobilità, come si valuta il concorso per infanzia e primaria. Differenza tra trasferimento e passaggio di ruolo

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La lettera A della tabella titoli relativa sia al trasferimento che al passaggio di ruolo dispone l’attribuzione di 12 punti per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l’accesso al ruolo di appartenenza, al momento della presentazione della domanda, o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza.

Ricordiamo che il concorso viene valutato a prescindere ovvero indipendentemente dal titolo di accesso al ruolo di appartenenza che può essere il diploma magistrale, la laurea in SFP o appunto lo stesso concorso vinto e che andrà quindi valutato anche se è il solo titolo di accesso.

Ci sono delle differenze se si richiede trasferimento (infanzia – infanzia; primaria – primaria) o passaggio di ruolo (infanzia – primaria o viceversa)?

TRASFERIMENTO: SI VALUTA UN SOLO PUBBLICO CONCORSO DI LIVELLO PARI O SUPERIORE AL RUOLO DI APPARTENENZA

Nel trasferimento (così come nella graduatoria interna di istituto) si valuta un solo concorso.

Pertanto, se il docente ha più di un concorso deve indicarne solo uno anche nell’allegato relativo ai titoli o comunque, anche nel caso ne indichi più di uno la valutazione è riferita ad un solo concorso.
Il docente dell’Infanzia che ha superato più concorsi, per esempio, sia per l’accesso al ruolo dell’infanzia che per la scuola primaria può scegliere uno dei due concorsi indifferentemente.
In questo caso infatti il concorso per l’accesso al ruolo dell’infanzia è relativo al ruolo di attuale appartenenza, mentre quello della primaria è considerato ruolo superiore, pertanto l’indicazione dell’uno o dell’altro non fa alcuna differenza.
Ovviamente sarebbe anche possibile valutare un concorso per l’accesso al ruolo del I o del II grado.

ATTENZIONE: il discorso potrebbe cambiare per il docente attualmente in ruolo nella scuola primaria.

Il docente della scuola primaria che chiede trasferimento può far valere un solo concorso che sia però pari o superiore all’accesso della scuola primaria.
Pertanto, se ha vinto due concorsi, uno per la scuola dell’infanzia e un altro per la scuola primaria (come nell’esempio precedente) DEVE obbligatoriamente indicare nell’allegato dei titoli quello della scuola primaria, in quanto quello per l’accesso alla scuola dell’infanzia non potrà essere valutato.
Tutt’al più potrebbe essere possibile considerare il concorso per il personale educativo, infatti tale concorso è a tutti gli effetti equiparato al ruolo della primaria. Per esempio, il docente il cui titolo solo titolo di accesso è il diploma magistrale o SFP può indicare il concorso vinto per l’accesso al ruolo del personale educativo in assenza di un concorso per la scuola primaria (o, se preferisce, anche in presenza del concorso della scuola primaria).

PASSAGGIO DI RUOLO: SI VALUTA PIÙ DI UN PUBBLICO CONCORSO DI LIVELLO PARI O SUPERIORE AL RUOLO DI APPARTENENZA

Nel caso del passaggio di ruolo rimane ferma l’attribuzione di 12 punti per il superamento di un pubblico concorso, e si aggiungono 6 pp. per ogni altro pubblico concorso (senza limiti di punteggio).
Anche qui però vale il discorso che il pubblico concorso deve riferirsi al ruolo di appartenenza al momento della presentazione domanda.
Per esempio, il docente della scuola dell’infanzia che richiede passaggio di ruolo alla scuola primaria potrà far valere due o più concorsi, sia se vinti per l’accesso al ruolo dell’infanzia che per la scuola primaria, così come nel personale educativo e ovviamente nel I e nel II grado.
Esempio: docente che ha due concorsi nell’infanzia e uno nella primaria avrà 24 punti per i concorsi (12+6+6).
Il docente della scuola primaria che inoltra passaggio di ruolo all’infanzia può far valere i concorsi pari o superiori al ruolo della primaria.

NON TUTTI I CONCORSI SONO VALUTABILI

Sono esclusi i concorsi riservati per il conseguimento dell’abilitazione o dell’idoneità all’insegnamento e la partecipazione a concorsi ordinari ai soli fini del conseguimento dell’abilitazione.
Inoltre, ai sensi dell’art. 5 del D.M. 5 maggio 1973, sono esclusi coloro che hanno conseguito la sola abilitazione riportando un punteggio inferiore a 52,50/75 nei concorsi ordinari per l’accesso a posti e cattedre nella scuola banditi antecedentemente alla legge 270/82.

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