Mobilità: chi è titolare su ambito territoriale non può chiedere la scuola di attuale servizio nella domanda di trasferimento

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Firmato il contratto sulla mobilità del personale docente, Ata ed educativo per l’a.s. 2017/18 chiariamo e confermiamo ancora una volta che i docenti titolari su ambito territoriale possono presentare la domanda di trasferimento per ottenere titolarità su scuola, ma tra la scuole possibili da inserire a sistema non è possibile scegliere quella di attuale servizio.

La deroga al vincolo triennale riguarda infatti anche i docenti che nell’a.s. 2016/17 hanno ottenuto titolarità su ambito con incarico triennale in una scuola. Questi docenti non sono più obbligati a rimanere per un triennio nella scuola in cui hanno ricevuto l’incarico, ma possono partecipare alla mobilità (provinciale e interprovinciale) per il prossimo anno scolastico.

La novità sostanziale è dunque che anche questi docenti possono ottenere titolarità su scuola, se soddisfatti in una delle preferenze espresse nella domanda (ricordiamo che le preferenze sono 15 in totale, delle quali fino a un numero massimo di 5 scuole).

Se dunque la possibilità di passare da ambito territoriale a titolarità su scuola esiste, bisogna però dire che il contratto ha posto una clausola ben specifica ” Nel corso del movimento il posto per il quale i docenti hanno ricevuto l’incarico triennale viene considerato indisponibile analogamente ai titolari su scuola sino a quando, eventualmente, il docente non ottenga, a domanda, una diversa titolarità di scuola o di ambito attraverso la mobilità ”

Quindi il posto che attualmente occupa il docente titolare su ambito territoriale che presenta domanda di trasferimento per avere titolarità su scuola, risulta occupato fino a quando lui stesso non ottiene il movimento su altro posto. Di conseguenza, non è richiedibile nel modello di domanda.

Allo stesso modo non è richiedibile il codice dello stesso ambito territoriale, dato che la titolarità su ambito è già stata acquisita.

A livello tecnico di compilazione della domanda tale divieto è contenuto nell’O.M. del 12 aprile e precisamente all’art 9/9 che specifica:

Non sono considerate valide, ai fini del trasferimento, le preferenze coincidenti o comprensive dell’unità scolastica di titolarità o di incarico del docente, relativamente alla tipologia di posto su cui é titolare .”

Infatti, nel momento in cui il personale titolare di ambito accederà ad istanze online si troverà due tipologie di codici di titolarità, una di ambito (codice ambito) e uno di scuola (codice dell’organico dell’autonomia a cui è stato assegnato), pertanto tutte e due quei codici non saranno esprimibili nel modulo-domanda.

L’unica eccezione riguarderà il personale che quest’anno sarà dichiarato perdente posto e che produrrà domanda cartacea. Sempre il comma 9 precisa infatti che “ In caso di presentazione di domanda condizionata al permanere della situazione di soprannumerarietà l’interessato può indicare nel modulo-domanda anche la preferenza corrispondente all’ambito di titolarità .”

Resta inteso che tale divieto riguarda unicamente l’attuale tipologia di posto occupato dal docente (comune…sostegno….lingua…), pertanto sarà sempre possibile, come accade peraltro per tutti i docenti titolari di scuola, richiedere la propria scuola o inserire il codice del proprio ambito per altra tipologia di posto rispetto a quella di titolarità (es. il docente titolare di posto comune potrà richiedere la propria scuola per posto di sostegno o viceversa) o per mobilità professionale (passaggio di cattedra o di ruolo).

Resta altresì inteso che è sempre possibile anche per il titolare di ambito richiedere le 5 scuole (codice analitico di scuola) anche se appartenenti al proprio ambito di titolarità.

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