Mobilità ATA 2019/22, precisazione punteggio per servizi non di ruolo in scuole piccole isole

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La nota di trasmissione del CCNI sulla mobilità 2019/22, dell’OM riguardante il personale docente, educativo e ATA e dell’OM relativa ai docenti di religione cattolica reca precisazioni e correzioni di alcuni refusi presenti nel Contratto.

Mobilità ATA 2019/22: precisazione punteggio servizi in scuole piccole isole

Tra le precisazioni quella riguardante l’Allegato E “TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEI SERVIZI” – Personale ATA.

Nello specifico viene effettuata una precisazione relativa al punteggio di servizio non di ruolo o di altro servizio prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole. Nella tabella leggiamo quanto segue:

B1) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo o di altro servizio riconosciuto o riconoscibile effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto B) (3) (11) (a) . Punti 1

La nota precisa che:

Nell’allegato E, Lettera B1, il punteggio pari a punti 1 è da intendersi solo per i trasferimenti d’ufficio mentre per quelli a domanda il punteggio è pari a punti 2.

Dunque, per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo o di altro servizio riconosciuto o riconoscibile effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole, in aggiunta al punteggio di cui al punto B, vengono attribuiti:

punto 1 per i trasferimenti d’ufficio, punti 2 per quelli a domanda.

Mobilità 2019/22: ulteriori precisazioni e correzione refusi

Così leggiamo nella nota:

1) Nell’art. 13 comma 2, il terzo capolettera è da intendersi sotto la lettera c) e non b).
2) Nell’art. 5 gli ultimi 3 commi sono da intendersi contrassegnati con i numeri 11, 12 e 13.
3) Nell’art. 8 comma 2, l’ultimo capoverso che inizia con le parole “Dalle predette disponibilità…[…]” è da intendersi contrassegnato con la lettera d).
4) Nell’allegato E, Lettera B1, il punteggio pari a punti 1 è da intendersi solo per i trasferimenti d’ufficio mentre per quelli a domanda il punteggio è pari a punti 2.
5) Nell’art. 40, comma 2, il terzo capolettera è da intendersi sotto la lettera c) e non b).
6) La nota 7 a pag. 87 del CCNI è così rettificata:” Ai fini della formulazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario, le esigenze di famiglia, da considerarsi in questo caso come esigenze di non allontanamento dalla scuola e dal comune di attuale titolarità sono valutate nella seguente maniera […]”

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