Mobilità ATA 2019/2020: le precedenze

WhatsApp
Telegram

Le precedenze previste in fase di mobilità del personale ATA sono raggruppate all’art. 40 del CCNI/2018.

Le precedenze riportate all’art. 40 sono raggruppate sistematicamente per categoria e sono funzionalmente inserite, secondo il seguente ordine di priorità, nelle operazioni della sola mobilità territoriale per le quali trovano applicazione, fatta eccezione per il solo punto I) che vale anche per la mobilità professionale.

Per ogni tipo di precedenza sottoelencata viene evidenziata la fase o le fasi del movimento a cui si applica. In caso di parità di precedenza e di punteggio, prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.

I) DISABILITA’ E GRAVI MOTIVI DI SALUTE
Nelle operazioni di mobilità territoriale e professionale, indipendentemente dal comune o dalla provincia di provenienza dell’interessato, viene riconosciuta una precedenza assoluta, a tutto il personale ATA che si trovi, nell’ordine, in una delle seguenti condizioni:
1. Personale scolastico non vedente;
2. Personale emodializzato.

II) PERSONALE TRASFERITO D’UFFICIO NEGLI ULTIMI OTTO ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITÀ

Il personale ATA a domanda condizionata o trasferito d’ufficio per non aver presentato domanda, ha diritto al rientro con precedenza nella scuola da cui è stato trasferito in quanto soprannumerario, qualora il relativo posto si renda disponibile per i movimenti relativi ad uno degli anni scolastici dell’ottennio successivo al provvedimento suddetto. Tale precedenza è subordinata all’aver presentato domanda condizionata.

III) PERSONALE CON DISABILITA’ E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE

Nel contesto delle procedure dei trasferimenti, e in ciascuna delle tre fasi, viene riconosciuta la precedenza, nell’ordine, al personale scolastico che si trovi nelle seguenti condizioni:
1. disabili di cui all’art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella “A” annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;
2. personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa al comune in cui esista un centro di cura specializzato. Tale precedenza opera nella prima fase esclusivamente tra distretti diversi dello stesso comune;
3. personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell’art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601, del D.L.vo n. 297/94.

IV) ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO CON DISABILITA’; ASSISTENZADA PARTE DEL FIGLIO REFERENTE UNICO AL GENITORE CON DISABILITA’; ASSISTENZADA PARTEDI CHI ESERCITA LA TUTELA LEGALE

V) PERSONALE TRASFERITO D’UFFICIO NEGLI ULTIMI OTTO ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NEL COMUNE DI PRECEDENTETITOLARITA’

VI) PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA

VII) PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI

VIII) PERSONALE CHE RIPRENDE SERVIZIO AL TERMINE DELL’ASPETTATIVA SINDACALE DI CUI AL C.C.N.Q. SOTTOSCRITTO IL 04/12/2017

WhatsApp
Telegram

TFA sostegno IX ciclo. Segui un metodo vincente. Non perderti la lezione in sincrono a cura della Dott.ssa Evelina Chiocca sul Pei