Mobilità ATA 2019/20, domande sino al 26 aprile. Valutazione servizi di ruolo

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Le domande di mobilità del personale ATA possono essere presentate sino al prossimo 26 aprile.

Ricordiamo tutte le date relative ai  trasferimenti/passaggi del succitato personale, come viene valutato il servizio di ruolo e quali servizi sono valutabili.

Mobilità ATA 2019/20: tempistica

  • 126 aprile 2019 presentazione domande
  • 1 luglio 2019 pubblicazione movimenti
  • 6 giugno 2019 comunicazione posti e domande al SIDI
  • 1 giugno 2019 eventuale revoca domanda già inoltrata (al riguardo evidenziamo che la predetta data riguarda chi intende revocare la domanda dopo il termine ultimo di presentazione delle istanze- 26 aprile -; nel caso in cui si intenda ritirarla durante il periodo di presentazione delle domande, ossia entro il 26 aprile, è sufficiente annullare la domanda inoltrata su Istanze Online).

Mobilità ATA 2019/20: valutazione servizio ruolo

La valutazione del servizio di ruolo avviene in base all’allegato E “Tabella di valutazione dei titoli ai fini della mobilità a domanda, d’ufficio e della mobilità professionale del personale ATA” – punto A).

Il servizio di ruolo è valutato nella maniera seguente:

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel profilo professionale di appartenenza(da computarsi fino alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda) Punti 2

Per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni, dunque, vengono attribuiti 2 punti. Il servizio va calcolato sino alla data ultima di presentazione delle domande, ossia il 26 aprile.

La valutazione succitata riguarda sia il personale ATA già statale che quello proveniente dagli Enti Locali in quanto transitato nei ruoli statali ai sensi della legge 124/99 .

Ai direttori dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) viene valutato anche il servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica nella nomina nel profilo di responsabile amministrativo.

Per il personale della Croce rossa italiana e degli Enti di area vasta transitato nei ruoli ATA il punteggio è riconosciuto solo qualora, prima del transito, sia stato svolto servizio scolastico statale, di ruolo o non di ruolo, nei ruoli ATA.

Mobilità ATA 2019/20: servizi valutabili

Nella nota 2 della Tabella suddetta, così leggiamo:

E’ valutato il periodo coperto da decorrenza giuridica della nomina purché sia stato prestato effettivo servizio nello stesso profilo professionale. Sono comunque valutati con il punteggio previsto dalla presente voce i seguenti servizi:

  • il servizio di ruolo prestato quale assistente di scuola materna per il personale iscritto nei ruoli della carriera esecutiva ai sensi dell’art. 8, della legge n. 463/78; il servizio di ruolo prestato quale accudiente di convitto dal personale transitato nella terza qualifica ai sensi dell’art. 49, della legge n. 312/80;
  • il servizio prestato nel profilo di provenienza per il personale transitato nell’attuale profilo, a seguito di passaggio nell’ambito della stessa qualifica o area ai sensi dell’art. 19, del D.P.R. 399/88 e dell’art. 38, del D.P.R. 209/87 e dell’art. 1 comma 2 lettera B della sequenza contrattuale del 25 luglio 2008;
  •  il servizio prestato in profilo diverso da quello di appartenenza a seguito di utilizzazione o assegnazione provvisoria;
  • il servizio prestato in scuola diversa da quella di titolarità da parte del personale responsabile amministrativo o assistente amministrativo a seguito di utilizzazione, ai sensi dell’art. 11 bis del C.C.N.I. 13.6.2005 e successivi, per la sostituzione del DSGA;
  • il servizio prestato nel ruolo di provenienza per il personale trasferito nel profilo di attuale appartenenza per effetto dell’art. 200 del T.U. approvato con D.P.R. 10/01/1957, n. 3, purché il ruolo di provenienza fosse compreso fra quelli elencati nella tabella A annessa al D.P.R. 31/05/1974, n. 420 e successive modifiche e integrazioni ovvero tra quelli corrispondenti dell’amministrazione centrale e periferica;
  • il servizio prestato dal personale inidoneo durante il periodo di collocamento fuori ruolo ai sensi dell’art. 23 — comma 5, del C.C.N.L. sottoscritto il 4 agosto 1995 in mansioni parziali del profilo di appartenenza o in altro profilo comunque coerenti;
  • i servizi di ruolo prestati indifferentemente nei ruoli confluiti nei singoli profili professionali previsti dal D.P.R. 07/03/1985, n. 588 (per l’ausiliario, i servizi prestati nei ruoli dei bidelli, dei custodi e degli accudenti; per il
    guardarobiere, il servizio prestato nei ruoli dei guardarobieri e degli aiutanti guardarobieri; per il collaboratore amministrativo, il servizio prestato nei ruoli degli applicati di segreteria e dei magazzinieri);

Mobilità ATA 2019/20: valutazione servizio ruolo e maternità

Ricordiamo infine che vanno computati nell’anzianità di servizio, a tutti gli effetti, i periodi di congedo retribuiti e non retribuiti disciplinati
dal Decreto Legislativo 26.3.2001 n. 151 e successive modifiche ed integrazioni (Capo III — Congedo di maternità, Capo IV — Congedo di paternità, Capo V — Congedo parentale, Capo VII — Congedi per la malattia del figlio).

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