Mobilità, Anief: anni precariato validi per superamento vincolo sostegno. Sentenza

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Comunicato Anief – Nuova vittoria dell’Anief presso il Tribunale del Lavoro di Trapani che accoglie la richiesta di una docente contro il mancato riconoscimento del servizio preruolo ai fini del superamento del quinquennio di permanenza su posto di sostegno e per ottenere il relativo trasferimento su posto comune.

Anief, in attesa della pubblicazione dell’Ordinanza Ministeriale annuale che darà avvio alle prossime procedure di trasferimento, ricorda che sono aperte le preadesioni gratuite agli specifici ricorsi sulla Mobilità 2019/2020 elaborati per tutelare i diritti di tutti i lavoratori della scuola.

Il Tribunale del Lavoro di Trapani dà piena ragione al nostro sindacato e dichiara illegittimo il CCNI sulla mobilità nella parte in cui non computa il servizio a tempo determinato svolto su sostegno ai fini della mobilità per il trasferimento da posto di sostegno a posto comune. “Le nostre vittorie in tribunale – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – pongono l’accento su evidenti discriminazioni che la contrattazione integrativa si ostina a non sanare. Anche per il prossimo triennio il servizio preruolo non sarà utile per il computo del quinquennio obbligatorio di permanenza sul sostegno. Ricordiamo che, secondo la giurisprudenza europea, lo Stato italiano ha il dovere di vigilare sull’applicazione della parità di trattamento tra servizi con contratti a termine e servizio di ruolo, la nostra battaglia contro tutte le discriminazioni a discapito del lavoro precario, dunque, continuerà in tutte le sedi opportune”.

Il Tribunale del Lavoro siciliano, infatti, su ricorso patrocinato dagli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli e Giuseppe Massimo Abate, ha accolto la richiesta di una docente che lamentava di non poter ottenere il trasferimento da posto di sostegno a posto comune perché non le veniva riconosciuto dal Miur il servizio su sostegno svolto con contratti a tempo determinato. La disciplina contrattuale integrativa prevede che, ai fini del computo degli anni utili a superare il vincolo quinquennale, possano essere computati solo gli anni di servizio svolti dopo l’immissione in ruolo sul sostegno. Questa disciplina appare in aperto contrasto con la normativa europea che vieta qualsiasi discriminazione tra servizio a tempo determinato e servizio a tempo indeterminato. Il Giudice del Lavoro, dunque, accoglie il ricorso e “Dichiara il diritto della parte ricorrente al riconoscimento degli anni di servizio pre-ruolo su posto di sostegno ai fini del raggiungimento del vincolo quinquennale di permanenza su posti di sostegno e, per l’effetto, condanna il MIUR a porre in essere tutti gli atti conseguenziali nella valutazione della domanda di mobilità, presentata dalla stessa per il trasferimento da posto sostegno a posto di tipo comune”, disponendo, anche, a carico del Ministero dell’Istruzione, la condanna al pagamento delle spese di soccombenza, liquidate in 1.850 Euro oltre accessori.

Anief, in attesa della pubblicazione dell’Ordinanza Ministeriale annuale che darà avvio alle procedure di presentazione delle domande di trasferimento, ricorda che sono già aperte le preadesioni gratuite agli specifici ricorsi sulla Mobilità 2019/2020 elaborati per tutelare i diritti di tutti i lavoratori della scuola.

Per ulteriori informazioni e aderire ai ricorsi Anief sulla mobilità, clicca qui.

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