Mobilità docenti 2021, a chi spetta il bonus di 10 punti e quando si perde

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Il punteggio spettante per la mobilità viene calcolato sulla base delle voci inserite nelle tabelle di valutazione allegate al CCNI, specifiche per le diverse tipologie di movimento, Tabella A per la mobilità territoriale e Tabella B per la mobilità professionale

Bonus 10 punti: in cosa consiste

Nel calcolo del punteggio è possibile valutare, sia per il trasferimento che per il passaggio di cattedra e di ruolo, un punteggio una tantum di 10 punti, come indicato nella Tabella A sezione A1) lettera D) e nella Tabella B sezione B1) lettera D).

Si tratta di un punteggio aggiuntivo che spetta ai docenti che , per un triennio, a decorrere dalle operazioni di mobilità per l’a.s. 2000/2001 e fino all’a.s. 2007/2008, non hanno presentato domanda di trasferimento provinciale o passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l’hanno revocata nei termini previsti.

A questi docenti è riconosciuto, per il predetto triennio, un punteggio una tantum di 10 punti

Bonus 10 punti: cosa fare per usufruirne

Il docente che ha diritto al punteggio aggiuntivo è tenuto ad attestarlo con apposita dichiarazione personale, nella quale si elencano gli anni in cui non si è presentata la domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale alle condizioni previste nelle succitate Tabelle

Bonus 10 punti: quando si può valutare

Ai fini della maturazione una tantum del punteggio, come chiarisce la nota 5ter) delle tabelle di valutazione, è utile un triennio compreso nel periodo intercorrente tra le domande di mobilità per l’anno scolastico 2000-2001 e quelle per l’anno scolastico 2007-2008. Con le domande di mobilità per l’anno scolastico 2007/2008 si è, infatti, concluso il periodo utile per l’acquisizione del punteggio aggiuntivo a seguito della maturazione del triennio.

Le condizioni previste alla lettera D) titolo I delle Tabelle A e B, si sono concretizzate se nel periodo indicato è stato prestato servizio nella stessa scuola, per non meno di 4 anni consecutivi: l’anno di arrivo, più i successivi 3 anni in cui non è stata presentata domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale.

Le condizioni si sono realizzate anche se si è ottenuto, nel periodo appena considerato, un trasferimento in diversa provincia.

Tale punteggio viene, inoltre, riconosciuto anche a coloro che, nel suddetto periodo, hanno presentato in ambito provinciale:

  • domanda condizionata di trasferimento, in quanto individuati soprannumerari;
  • domanda di trasferimento per la scuola primaria tra i posti comune e lingua straniera nell’organico dello stesso circolo di titolarità;
  • domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità, nel ottennio di fruizione del diritto alla precedenza di cui ai punti II e V dell’art. 13, comma 1 del CCNI.

Bonus 10 punti: quando si perde

Tale punteggio, una volta acquisito, si perde esclusivamente nel caso in cui si ottenga, a seguito di domanda volontaria in ambito provinciale, il trasferimento, il passaggio o l’assegnazione provvisoria.

Nei riguardi del personale docente ed educativo individuato soprannumerario e trasferito d’ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, non fa perdere il riconoscimento del punteggio aggiuntivo l’aver ottenuto nel corso del periodo di fruizione del diritto alla precedenza di cui ai punti II e V dell’art. 13, comma 1 del CCNI, il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda o l’assegnazione provvisoria.

Analogamente non perde il riconoscimento del punteggio aggiuntivo il docente trasferito d’ufficio o a domanda condizionata che nel periodo di cui sopra non chiede il rientro nella scuola di precedente titolarità.

In ogni caso la sola presentazione della domanda di mobilità, anche nella provincia, non determina la perdita del punteggio aggiuntivo una volta che lo stesso è stato acquisito.

Tale punteggio non è attribuibile ai docenti ex DOS negli anni interessati.

MOBILITÀ 2021: 13 aprile scadenza docenti, 15 aprile ATA. Tutte le guide per compilare la domanda [LO SPECIALE]

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